Il 18 settembre 2011 la società alfa fallita nel giugno 2015 stipula un accordo commerciale con premi al raggiungimento di risultati di fatturato (emissione di note di credito sull'intero fatturato). Al 28 marzo 2013 la fallita accumula debiti per forniture per 800.000 euro; nella stessa data le parti stipulano accordo contenente riconoscimento di debito per gli 800.000,00, obbligo di retrocessione di materiale per 500.000,00 così disciplinato: "la società alfa (fallita) si obbliga a rendere entro il 2 aprile 2013 il materiale venduto con emissione di fatture di vendita". Le parti si obbligano contestualmente a stipulare un estimatorio. In pari data 28 marzo 2012 le parti stipulano un estimatorio nel quale nulla menzionano circa i rapporti di cui alla scrittura privata e dal 13 aprile 2013 la fallita inizia ad emettere fatture di (retro) vendita per la restituzione della merce giacente (per i 500.000 euro) come da intese di cui alla scrittura privata 28 marzo 2013 e da contratto estimatorio, pur senza menzionare nulla nella descrizione della prestazione, se non i nomi dei beni rivenduti. La merce non si muove mai dai magazzini dove era già stoccata prima della stipula dell'estimatorio. Il 6 aprile 2018 la curatela della fallita esercita la revocatoria ex art. 67, comma 1 n. 1 e n. 2 delle fatture di retrovendita del 13 aprile 2013. Domanda: pacifica la non decadenza della domanda sulle retrovendite, ma il dubbio afferisce al fatto che le retrovendite sono mera conseguenza di accordo di scioglimento del contratto del 28 marzo 2013 ed accordo di stipula dell'estimatorio 28 marzo 2013 per i quali ormai la revocatoria è decaduta per tardività per il decorso di 5 anni di cui all'art. 69-bis l.fall. L'art. 2903 c.c. non sembra aiutare per capire. Sono a chiedere cosa ne pensate sul fatto che oggetto della revocatoria avrebbe dovuto essere anche l'estimatorio o l'intesa da cui deriva l'obbligo di retrovendita. Tesi dubbia, ma è sostenibile? Oppure è molto più evidente il fatto che le retrovendite sono entro i 5 anni e quindi revocabili?

(2018). Contratto estimatorio e revocatoria [contribution in web site - contributo in sito web]. Retrieved from http://hdl.handle.net/10446/134754

Contratto estimatorio e revocatoria

Giorgetti, Mariacarla;
2018-01-01

Abstract

Il 18 settembre 2011 la società alfa fallita nel giugno 2015 stipula un accordo commerciale con premi al raggiungimento di risultati di fatturato (emissione di note di credito sull'intero fatturato). Al 28 marzo 2013 la fallita accumula debiti per forniture per 800.000 euro; nella stessa data le parti stipulano accordo contenente riconoscimento di debito per gli 800.000,00, obbligo di retrocessione di materiale per 500.000,00 così disciplinato: "la società alfa (fallita) si obbliga a rendere entro il 2 aprile 2013 il materiale venduto con emissione di fatture di vendita". Le parti si obbligano contestualmente a stipulare un estimatorio. In pari data 28 marzo 2012 le parti stipulano un estimatorio nel quale nulla menzionano circa i rapporti di cui alla scrittura privata e dal 13 aprile 2013 la fallita inizia ad emettere fatture di (retro) vendita per la restituzione della merce giacente (per i 500.000 euro) come da intese di cui alla scrittura privata 28 marzo 2013 e da contratto estimatorio, pur senza menzionare nulla nella descrizione della prestazione, se non i nomi dei beni rivenduti. La merce non si muove mai dai magazzini dove era già stoccata prima della stipula dell'estimatorio. Il 6 aprile 2018 la curatela della fallita esercita la revocatoria ex art. 67, comma 1 n. 1 e n. 2 delle fatture di retrovendita del 13 aprile 2013. Domanda: pacifica la non decadenza della domanda sulle retrovendite, ma il dubbio afferisce al fatto che le retrovendite sono mera conseguenza di accordo di scioglimento del contratto del 28 marzo 2013 ed accordo di stipula dell'estimatorio 28 marzo 2013 per i quali ormai la revocatoria è decaduta per tardività per il decorso di 5 anni di cui all'art. 69-bis l.fall. L'art. 2903 c.c. non sembra aiutare per capire. Sono a chiedere cosa ne pensate sul fatto che oggetto della revocatoria avrebbe dovuto essere anche l'estimatorio o l'intesa da cui deriva l'obbligo di retrovendita. Tesi dubbia, ma è sostenibile? Oppure è molto più evidente il fatto che le retrovendite sono entro i 5 anni e quindi revocabili?
contributo in sito web
2018
Giorgetti, Mariacarla; Nadin, Sergio
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