Gli artt. 11 e 12 del D.lgs. 28/2010 si occupano del provvedimento conclusivo della procedura di mediazione, disciplinando il contenuto del verbale che suggella l’atto finale del procedimento, sia gli effetti che, in diversi ambiti, da questo possono scaturire in ragione del tipo di esito sortito dalla procedura di mediazione. In primo luogo, l’art. 11, co. 1 D. Lgs. 28/2010, si occupa dell’ipotesi in cui sia raggiunto l’accordo amichevole tra le parti oppure le medesime aderiscano alla proposta formulata dal mediatore, prevedendo, appunto, la formazione di un processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, con l’ulteriore precisazione che l'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento, ossia è prevista una vera e propria astreinte. È, altresì, previsto che, se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il verbale di accordo, su istanza di parte, è soggetto ad un procedimento di omologazione con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo e che, in sintesi, consiste in una verifica di mera regolarità formale di non contrarietà all’ordine pubblico o a norme imperative, che non si spinge, peraltro, nel merito. Il verbale che consacra la conciliazione costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12 D. Lgs. 28/2010). Anche quando la mediazione non sortisce esito positivo, è prescritto che il mediatore formi processo verbale, avendo cura di indicare la proposta e le ragioni del mancato accordo e dando anche atto della eventuale mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, specialmente se questa è la ragione del fallimento della procedura. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Da notare che il verbale, anche in caso di esito negativo della mediazione, in qualche modo è produttivo di effetti, in quanto il suo contenuto è in grado di incidere sulla regolamentazione delle spese processuali dell’eventuale successivo giudizio instaurato dopo il fallimento della mediazione. Ed, invero, se la decisione che definisce il procedimento in sede giudiziale finisce con il corrispondere integralmente al contenuto della proposta conciliativa rifiutata, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 28/2010, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, nonché procede a pronunciare nei riguardi della vincitrice la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo ed al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Al di là di tali scarne indicazioni fornite dal dettato legislativo, peraltro, il tema del verbale di conciliazione pone una serie di quesiti operativi ed interpretativi che occorre affrontare, a cagione delle significative conseguenze che da tale documento possono scaturire.

(2011). Fase conclusiva e redazione del verbale [book chapter - capitolo di libro]. Retrieved from http://hdl.handle.net/10446/25888

Fase conclusiva e redazione del verbale

LOCATELLI, Francesca
2011-01-01

Abstract

Gli artt. 11 e 12 del D.lgs. 28/2010 si occupano del provvedimento conclusivo della procedura di mediazione, disciplinando il contenuto del verbale che suggella l’atto finale del procedimento, sia gli effetti che, in diversi ambiti, da questo possono scaturire in ragione del tipo di esito sortito dalla procedura di mediazione. In primo luogo, l’art. 11, co. 1 D. Lgs. 28/2010, si occupa dell’ipotesi in cui sia raggiunto l’accordo amichevole tra le parti oppure le medesime aderiscano alla proposta formulata dal mediatore, prevedendo, appunto, la formazione di un processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, con l’ulteriore precisazione che l'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento, ossia è prevista una vera e propria astreinte. È, altresì, previsto che, se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il verbale di accordo, su istanza di parte, è soggetto ad un procedimento di omologazione con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo e che, in sintesi, consiste in una verifica di mera regolarità formale di non contrarietà all’ordine pubblico o a norme imperative, che non si spinge, peraltro, nel merito. Il verbale che consacra la conciliazione costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12 D. Lgs. 28/2010). Anche quando la mediazione non sortisce esito positivo, è prescritto che il mediatore formi processo verbale, avendo cura di indicare la proposta e le ragioni del mancato accordo e dando anche atto della eventuale mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, specialmente se questa è la ragione del fallimento della procedura. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Da notare che il verbale, anche in caso di esito negativo della mediazione, in qualche modo è produttivo di effetti, in quanto il suo contenuto è in grado di incidere sulla regolamentazione delle spese processuali dell’eventuale successivo giudizio instaurato dopo il fallimento della mediazione. Ed, invero, se la decisione che definisce il procedimento in sede giudiziale finisce con il corrispondere integralmente al contenuto della proposta conciliativa rifiutata, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 28/2010, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, nonché procede a pronunciare nei riguardi della vincitrice la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo ed al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Al di là di tali scarne indicazioni fornite dal dettato legislativo, peraltro, il tema del verbale di conciliazione pone una serie di quesiti operativi ed interpretativi che occorre affrontare, a cagione delle significative conseguenze che da tale documento possono scaturire.
book chapter - capitolo di libro
2011
Locatelli, Francesca
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