In tema di opposizione allo stato passivo, il Tribunale fallimentare non ha il potere di accertare, neanche incidenter tantum, la tardività della proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo, non dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., non ha efficacia di giudicato formale e sostanziale e non è opponibile alla procedura fallimentare. Non è possibile applicare, in modo analogico, il disposto di cui all’art. 95, terzo comma, l.fall., nella sua formulazione previgente.
(2012). Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo tardivamente opposto: poteri del tribunale fallimentare. Nota a Cassazione Civile, Sez. I, 13 gennaio 2012, n. 2032 [journal article - articolo]. In IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI. Retrieved from http://hdl.handle.net/10446/28123
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo tardivamente opposto: poteri del tribunale fallimentare. Nota a Cassazione Civile, Sez. I, 13 gennaio 2012, n. 2032
PELLEGRINELLI, Piera
2012-01-01
Abstract
In tema di opposizione allo stato passivo, il Tribunale fallimentare non ha il potere di accertare, neanche incidenter tantum, la tardività della proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo, non dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., non ha efficacia di giudicato formale e sostanziale e non è opponibile alla procedura fallimentare. Non è possibile applicare, in modo analogico, il disposto di cui all’art. 95, terzo comma, l.fall., nella sua formulazione previgente.File | Dimensione del file | Formato | |
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