Il percorso di attuazione dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche si è rilevato (e si rileva) piuttosto difficoltoso, sia in ragione di una maggiore e sempre più diffusa compenetrazione nell’amministrazione statale che ne ha caratterizzato le passate vicende, sia perché i due piani, di attuazione dell’art. 21 della legge n. 59 del 1997 e di realizzazione del decentramento a favore di Regioni ed Enti locali, anziché costituire due tappe logicamente e temporalmente conseguenti, si sono in qualche misura sovrapposte. La logica dell’autonomia scolastica si è più volte confrontata, per un verso, con il riemergere di logiche “neocentralistiche” nella gestione del settore dell’istruzione e, per altro verso, con la logica del trasferimento di funzioni amministrative verso le amministrazioni territoriali. E’ per questi motivi che l’autonomia delle Istituzioni scolastiche costituisce il modello forse meno evoluto di autonomia funzionale, proprio perciò, quello della cui costruzione meglio si evidenziano, attraverso le difficoltà, le linee portanti e i tratti più significativi. Il nuovo Titolo V della Costituzione, in particolare, conferisce all’autonomia scolastica uno specifico statuto costituzionale (in precedenza riconosciuto solo per le Università), attraverso l’inciso, contenuto nell’art. 117, comma 3, Cost. che, nel qualificare l’istruzione quale materia di legislazione concorrente, fa salva espressamente “l’autonomia delle Istituzioni scolastiche”. Il riconoscimento costituzionale offre motivo di interrogarsi sulle sue molteplici implicazioni: sui suoi confini e le sue possibilità esplicative rispetto alle nuove e significative competenze acquisite dal sistema regionale e locale, sul suo significato all’interno del processo di riforma del sistema educativo di istruzione e formazione, sulla coerenza di tale processo di riforma rispetto al contesto comunitario e infine sulla specificità del regime di autonomia funzionale riconosciuto alle Istituzioni scolastiche anche in relazione all’impianto costituzionale originario, rappresentato dagli artt. 33 e 34 della Costituzione. Il volume cerca di porre anzitutto l’autonomia scolastica quale contesto imprescindibile rispetto ad un ridisegno complessivo del sistema educativo di istruzione e formazione, ma viene rappresentata altresì l’autonomia come un vincolo rispetto al quale saranno tenute necessariamente a conformarsi le accresciute competenze acquisite dagli enti sub-statali nel settore dell’istruzione. Le nuove coordinate costituzionali introducono, infatti, al tempo stesso un forte nesso e una linea di confine fra autonomia scolastica e decentramento. L’autonomia scolastica è destinata inevitabilmente ad esplicarsi in un contesto di coordinamento con il sistema locale, ma il processo di decentramento dovrà avvenire senza comprimere le funzioni già acquisite dagli Istituti scolastici e anzi implicherà un esercizio di molte competenze acquisite dagli enti sub-statali in forme concertate con le scuole stesse. La clausola di salvaguardia dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, dal punto di vista pratico, dovrebbe essere quindi intesa quale riconoscimento costituzionale delle forme di autonomia introdotte dall’art. 21 della legge n. 59 del 1997 e cioè l’autonomia finanziaria e gestionale, l’autonomia organizzativa e quella didattica.
L'autonomia scolastica tra sussidiarietà, differenziazioni e pluralismi.
MORZENTI PELLEGRINI, Remo
2006-01-01
Abstract
Il percorso di attuazione dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche si è rilevato (e si rileva) piuttosto difficoltoso, sia in ragione di una maggiore e sempre più diffusa compenetrazione nell’amministrazione statale che ne ha caratterizzato le passate vicende, sia perché i due piani, di attuazione dell’art. 21 della legge n. 59 del 1997 e di realizzazione del decentramento a favore di Regioni ed Enti locali, anziché costituire due tappe logicamente e temporalmente conseguenti, si sono in qualche misura sovrapposte. La logica dell’autonomia scolastica si è più volte confrontata, per un verso, con il riemergere di logiche “neocentralistiche” nella gestione del settore dell’istruzione e, per altro verso, con la logica del trasferimento di funzioni amministrative verso le amministrazioni territoriali. E’ per questi motivi che l’autonomia delle Istituzioni scolastiche costituisce il modello forse meno evoluto di autonomia funzionale, proprio perciò, quello della cui costruzione meglio si evidenziano, attraverso le difficoltà, le linee portanti e i tratti più significativi. Il nuovo Titolo V della Costituzione, in particolare, conferisce all’autonomia scolastica uno specifico statuto costituzionale (in precedenza riconosciuto solo per le Università), attraverso l’inciso, contenuto nell’art. 117, comma 3, Cost. che, nel qualificare l’istruzione quale materia di legislazione concorrente, fa salva espressamente “l’autonomia delle Istituzioni scolastiche”. Il riconoscimento costituzionale offre motivo di interrogarsi sulle sue molteplici implicazioni: sui suoi confini e le sue possibilità esplicative rispetto alle nuove e significative competenze acquisite dal sistema regionale e locale, sul suo significato all’interno del processo di riforma del sistema educativo di istruzione e formazione, sulla coerenza di tale processo di riforma rispetto al contesto comunitario e infine sulla specificità del regime di autonomia funzionale riconosciuto alle Istituzioni scolastiche anche in relazione all’impianto costituzionale originario, rappresentato dagli artt. 33 e 34 della Costituzione. Il volume cerca di porre anzitutto l’autonomia scolastica quale contesto imprescindibile rispetto ad un ridisegno complessivo del sistema educativo di istruzione e formazione, ma viene rappresentata altresì l’autonomia come un vincolo rispetto al quale saranno tenute necessariamente a conformarsi le accresciute competenze acquisite dagli enti sub-statali nel settore dell’istruzione. Le nuove coordinate costituzionali introducono, infatti, al tempo stesso un forte nesso e una linea di confine fra autonomia scolastica e decentramento. L’autonomia scolastica è destinata inevitabilmente ad esplicarsi in un contesto di coordinamento con il sistema locale, ma il processo di decentramento dovrà avvenire senza comprimere le funzioni già acquisite dagli Istituti scolastici e anzi implicherà un esercizio di molte competenze acquisite dagli enti sub-statali in forme concertate con le scuole stesse. La clausola di salvaguardia dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, dal punto di vista pratico, dovrebbe essere quindi intesa quale riconoscimento costituzionale delle forme di autonomia introdotte dall’art. 21 della legge n. 59 del 1997 e cioè l’autonomia finanziaria e gestionale, l’autonomia organizzativa e quella didattica.Pubblicazioni consigliate
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