La ricostruzione dei principi di diritto penale è un'esigenza dettata dal doppio legame esistente tra l'ordinamento domestico e quello europeo, che attraverso la cerniera aperta dell'art.117, co.1, Cost., sacrifica il ruolo del legislatore domestico, esaltando però la funzione giudiziale, che degli obblighi eurounitari è garante, anche in virtù della primazia del diritto europeo. In un diritto penale dei diritti fondamentali prepositivi, la proporzione diviene il cardine su cui si innestano e si misurano tutti i principi che regolano il sistema punitivo, come indice di bilanciamento della reazione sanzionatoria che, in funzione solidaristica, non può che essere finalizzata alla ricostruzione della frattura sociale che il comportamento criminale ha provocato. E così, facendo leva sulla proporzione materiale indicata dall'art.52 della Carta di Nizza, l'opzione penale non può essere «arbitraria», perché, non solo, deve essere diretta a preservare solo quei diritti e quelle libertà che necessitano della tutela più severa, ma si deve dirigere solo verso quei comportamenti che offendono la sfera di libertà della vittima così come riconosciuta dall'ordinamento non per il soddisfacimento dei propri egoistici bisogni, ma nell’interesse dell'intera collettività. In questa prospettiva, il principio di colpevolezza, fondato sugli artt.2, 25, co.2, e 27, co.1 e 3, Cost., diventa centrale in una società democratica, perché solo in un tale contesto è possibile rimproverare il cittadino responsabile della violazione della norma, non attraverso la minaccia della pena (così abbandonando ogni finalizzazione preventiva, ma anche retributiva), ma con l'invito a partecipare ad un percorso di risocializzazione. E qui si innesta il nuovo ruolo che deve assumere la pena, che, con la sua finalizzazione rieducativa, potrà comprimere solo le libertà ed i diritti dello status istituzionale di cittadino, poiché superare tale confine e, dunque, andare ad incidere sul nòcciolo intimo delle libertà, non può avere alcun significato per il diritto penale contemporaneo.

(2014). I principi di diritto penale nella giurisdizione europea . Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/254911

I principi di diritto penale nella giurisdizione europea

Stea, Gaetano
2014-01-01

Abstract

La ricostruzione dei principi di diritto penale è un'esigenza dettata dal doppio legame esistente tra l'ordinamento domestico e quello europeo, che attraverso la cerniera aperta dell'art.117, co.1, Cost., sacrifica il ruolo del legislatore domestico, esaltando però la funzione giudiziale, che degli obblighi eurounitari è garante, anche in virtù della primazia del diritto europeo. In un diritto penale dei diritti fondamentali prepositivi, la proporzione diviene il cardine su cui si innestano e si misurano tutti i principi che regolano il sistema punitivo, come indice di bilanciamento della reazione sanzionatoria che, in funzione solidaristica, non può che essere finalizzata alla ricostruzione della frattura sociale che il comportamento criminale ha provocato. E così, facendo leva sulla proporzione materiale indicata dall'art.52 della Carta di Nizza, l'opzione penale non può essere «arbitraria», perché, non solo, deve essere diretta a preservare solo quei diritti e quelle libertà che necessitano della tutela più severa, ma si deve dirigere solo verso quei comportamenti che offendono la sfera di libertà della vittima così come riconosciuta dall'ordinamento non per il soddisfacimento dei propri egoistici bisogni, ma nell’interesse dell'intera collettività. In questa prospettiva, il principio di colpevolezza, fondato sugli artt.2, 25, co.2, e 27, co.1 e 3, Cost., diventa centrale in una società democratica, perché solo in un tale contesto è possibile rimproverare il cittadino responsabile della violazione della norma, non attraverso la minaccia della pena (così abbandonando ogni finalizzazione preventiva, ma anche retributiva), ma con l'invito a partecipare ad un percorso di risocializzazione. E qui si innesta il nuovo ruolo che deve assumere la pena, che, con la sua finalizzazione rieducativa, potrà comprimere solo le libertà ed i diritti dello status istituzionale di cittadino, poiché superare tale confine e, dunque, andare ad incidere sul nòcciolo intimo delle libertà, non può avere alcun significato per il diritto penale contemporaneo.
2014
Stea, Gaetano
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