Introducendo la discussione dell’ordinanza della Corte d’appello di Milano, 25 luglio 2016, che solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 c.c. “nella parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità del figlio minorenne possa essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all’interesse del minore stesso”, l’articolo analizza, innanzitutto, la scelta delle parole con le quali definire l’esperienza di riproduzione e genitorialità che vede una donna assumere consapevolmente un progetto riproduttivo, diventando la madre biologica di un figlio, sottraendosi alla continuità della propria esperienza e relazione di maternità in un successivo progetto genitoriale, che si configura esclusivamente in capo a soggetti diversi (genitori intenzionali). Approfondisce poi il tema della verità della nascita e della verità della maternità, osservando come la regola codicistica dell’art. 269, co. 3, c.c. non si configuri di per sé come la più adatta e coerente ad un contesto in cui la caratteristica essenziale è quella di un progetto riproduttivo in una discontinuità consapevolmente voluta con il progetto genitoriale intenzionale, suggerendo la necessità di ripensare alla “verità” dell’origine materna considerando che la verità della nascita di un nuovo essere umano è detta da tutte le relazioni che hanno intessuto il progetto riproduttivo e quello genitoriale che hanno reso possibile la sua nascita.
(2017). Verità della nascita e GPA (gravidanza per altri). Introduzione [journal article - articolo]. In GENIUS. Retrieved from http://hdl.handle.net/10446/118972
Verità della nascita e GPA (gravidanza per altri). Introduzione
Pezzini, Barbara
2017-01-01
Abstract
Introducendo la discussione dell’ordinanza della Corte d’appello di Milano, 25 luglio 2016, che solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 c.c. “nella parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità del figlio minorenne possa essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all’interesse del minore stesso”, l’articolo analizza, innanzitutto, la scelta delle parole con le quali definire l’esperienza di riproduzione e genitorialità che vede una donna assumere consapevolmente un progetto riproduttivo, diventando la madre biologica di un figlio, sottraendosi alla continuità della propria esperienza e relazione di maternità in un successivo progetto genitoriale, che si configura esclusivamente in capo a soggetti diversi (genitori intenzionali). Approfondisce poi il tema della verità della nascita e della verità della maternità, osservando come la regola codicistica dell’art. 269, co. 3, c.c. non si configuri di per sé come la più adatta e coerente ad un contesto in cui la caratteristica essenziale è quella di un progetto riproduttivo in una discontinuità consapevolmente voluta con il progetto genitoriale intenzionale, suggerendo la necessità di ripensare alla “verità” dell’origine materna considerando che la verità della nascita di un nuovo essere umano è detta da tutte le relazioni che hanno intessuto il progetto riproduttivo e quello genitoriale che hanno reso possibile la sua nascita.File | Dimensione del file | Formato | |
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