Il principio di separazione tra funzione di indirizzo politico, di competenza degli organi elettivi, e funzione di gestione, affidata alla dirigenza, è stato espresso in Costituzione in maniera solo implicita, lasciando al legislatore ordinario il compito di provvedere alla relativa concreta attuazione. Per tale motivo, il percorso seguito a livello legislativo, ove pure è stato enunciato a più riprese il principio in esame, ha subito, talvolta, delle deviazioni, nel nome del tentativo da parte della sfera politica di esercitare una certa influenza sull’attività gestionale dei dirigenti, accentuando il carattere fiduciario della loro nomina. In tale contesto, la giurisprudenza costituzionale, e anche amministrativa, si è fatta carico di riportare il principio in esame nella dimensione costituzionale che gli è propria, in quanto naturale corollario dei valori del buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, così da porre un vincolo all’attività del legislatore in tema. La sentenza commentata, in particolare, ha chiarito la dinamica del principio di separazione tra attività politica e attività gestionale in un contesto particolarmente complesso, ovvero quello degli enti locali.
(2014). Il principio di separazione tra funzione di indirizzo politico e funzione di gestione quale valore di rango costituzionale funzionale alla realizzazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa [journal article - articolo]. In IL FORO AMMINISTRATIVO. Retrieved from http://hdl.handle.net/10446/144164
Il principio di separazione tra funzione di indirizzo politico e funzione di gestione quale valore di rango costituzionale funzionale alla realizzazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa
Monzani, Saul
2014-01-01
Abstract
Il principio di separazione tra funzione di indirizzo politico, di competenza degli organi elettivi, e funzione di gestione, affidata alla dirigenza, è stato espresso in Costituzione in maniera solo implicita, lasciando al legislatore ordinario il compito di provvedere alla relativa concreta attuazione. Per tale motivo, il percorso seguito a livello legislativo, ove pure è stato enunciato a più riprese il principio in esame, ha subito, talvolta, delle deviazioni, nel nome del tentativo da parte della sfera politica di esercitare una certa influenza sull’attività gestionale dei dirigenti, accentuando il carattere fiduciario della loro nomina. In tale contesto, la giurisprudenza costituzionale, e anche amministrativa, si è fatta carico di riportare il principio in esame nella dimensione costituzionale che gli è propria, in quanto naturale corollario dei valori del buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, così da porre un vincolo all’attività del legislatore in tema. La sentenza commentata, in particolare, ha chiarito la dinamica del principio di separazione tra attività politica e attività gestionale in un contesto particolarmente complesso, ovvero quello degli enti locali.File | Dimensione del file | Formato | |
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