Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fi ne del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fi ne dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.
(2019). Art. 22 (Trasferimento dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali) . Retrieved from http://hdl.handle.net/10446/150371
Art. 22 (Trasferimento dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali)
Tomassetti, Paolo
2019-01-01
Abstract
Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fi ne del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fi ne dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.File | Dimensione del file | Formato | |
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