Il saggio intende indagare l’evoluzione della disciplina italiana (e comunitaria) dei rapporti di lavoro flessibile, privilegiando il particolare punto di vista offerto dalla disamina delle cd. clausole di parificazione e – secondo una definizione recentemente mutuata dalle direttive comunitarie sul lavoro a tempo parziale e a tempo determinato – di non discriminazione, previste nei singoli interventi legislativi. In prima istanza, tale prospettiva consente di effettuare, di volta in volta, una verifica sulla maggiore o minore contiguità tra i trattamenti economici e normativi riconosciuti ai lavoratori considerati standard (id est, assunti a tempo pieno e indeterminato da un datore di lavoro che è anche l’utilizzatore delle loro prestazioni lavorative) e quelli spettanti ai lavoratori impiegati con rapporti di lavoro flessibile. Contestualizzando, poi, queste clausole nella disciplina dei rapporti di lavoro flessibile è possibile individuare sia il complessivo livello di tutela previsto per questi lavoratori sia, più in generale, il ruolo nei diversi momenti storici assegnato al lavoro flessibile dall’ordinamento italiano, peraltro chiamato negli ultimi anni a confrontarsi con le direttive e gli orientamenti comunitari in materia di flessibilità e occupazione.
(2005). L’evoluzione dei rapporti di lavoro flessibile attraverso le clausole di parificazione e di non discriminazione [journal article - articolo]. In RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. Retrieved from http://hdl.handle.net/10446/167453
L’evoluzione dei rapporti di lavoro flessibile attraverso le clausole di parificazione e di non discriminazione
Imberti, Lucio
2005-01-01
Abstract
Il saggio intende indagare l’evoluzione della disciplina italiana (e comunitaria) dei rapporti di lavoro flessibile, privilegiando il particolare punto di vista offerto dalla disamina delle cd. clausole di parificazione e – secondo una definizione recentemente mutuata dalle direttive comunitarie sul lavoro a tempo parziale e a tempo determinato – di non discriminazione, previste nei singoli interventi legislativi. In prima istanza, tale prospettiva consente di effettuare, di volta in volta, una verifica sulla maggiore o minore contiguità tra i trattamenti economici e normativi riconosciuti ai lavoratori considerati standard (id est, assunti a tempo pieno e indeterminato da un datore di lavoro che è anche l’utilizzatore delle loro prestazioni lavorative) e quelli spettanti ai lavoratori impiegati con rapporti di lavoro flessibile. Contestualizzando, poi, queste clausole nella disciplina dei rapporti di lavoro flessibile è possibile individuare sia il complessivo livello di tutela previsto per questi lavoratori sia, più in generale, il ruolo nei diversi momenti storici assegnato al lavoro flessibile dall’ordinamento italiano, peraltro chiamato negli ultimi anni a confrontarsi con le direttive e gli orientamenti comunitari in materia di flessibilità e occupazione.File | Dimensione del file | Formato | |
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