La maggior parte degli ordinamenti regola la propria potestà impositiva in ragione della “residenza” fiscale di una persona (sia essa fisiche o giuridica). Alla luce delle diverse discipline nazionali in materia di “residenza” fiscale, sono frequenti i casi in cui un soggetto-persona fisica venga tassato sui redditi “ovunque prodotti” - nello stesso periodo d’imposta - da due Stati differenti, perché ritenuto (in entrambi i Paesi) “residente” fiscalmente. Dunque, negli anni sono state stipulate delle Convenzioni bilaterali utili a dirimere le controversie in materia di “residenza”. Il testo di riferimento per gli accordi bilaterali è il “Modello” di Convenzione internazionale contro la doppia imposizione prodotto dall’OCSE. Per quanto attiene la “residenza” fiscale, l’articolo 4 del Modello OCSE pone dei criteri di collegamento utili a stabilire quale dei due Stati abbia lo ius impositionis; l’analisi delle c.d. “tie-breaker rules” non può prescindere dall’approfondimento delle sensibilità dei singoli ordinamenti, per quanto attiene la prassi e la giurisprudenza interna.
(2020). La residenza delle persone fisiche nell’ambito delle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione [journal article - articolo]. In NOVITÀ FISCALI. Retrieved from http://hdl.handle.net/10446/168550
La residenza delle persone fisiche nell’ambito delle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione
Bertocchi, Federico
2020-01-01
Abstract
La maggior parte degli ordinamenti regola la propria potestà impositiva in ragione della “residenza” fiscale di una persona (sia essa fisiche o giuridica). Alla luce delle diverse discipline nazionali in materia di “residenza” fiscale, sono frequenti i casi in cui un soggetto-persona fisica venga tassato sui redditi “ovunque prodotti” - nello stesso periodo d’imposta - da due Stati differenti, perché ritenuto (in entrambi i Paesi) “residente” fiscalmente. Dunque, negli anni sono state stipulate delle Convenzioni bilaterali utili a dirimere le controversie in materia di “residenza”. Il testo di riferimento per gli accordi bilaterali è il “Modello” di Convenzione internazionale contro la doppia imposizione prodotto dall’OCSE. Per quanto attiene la “residenza” fiscale, l’articolo 4 del Modello OCSE pone dei criteri di collegamento utili a stabilire quale dei due Stati abbia lo ius impositionis; l’analisi delle c.d. “tie-breaker rules” non può prescindere dall’approfondimento delle sensibilità dei singoli ordinamenti, per quanto attiene la prassi e la giurisprudenza interna.File | Dimensione del file | Formato | |
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