Il prodotto esamina il quesito relativo al se il principio secondo cui l’assegno divorzile può essere attribuito nel giudizio di revisione anche quando il coniuge non l’abbia domandato nel giudizio di divorzio, può valere anche per il caso in cui tale omissione è stata conseguenza della sua contumacia. Con la conseguenza che la domanda proposta nel giudizio di revisione può essere accolta solo se fondata su variazioni delle condizioni patrimoniali delle parti avvenute successivamente alla sentenza di divorzio: regola questa, enunciata dall’art. 9, l. div., e che si applica anche quando la sentenza di divorzio non si è pronunciata in merito all’assegno divorzile.
Revisione ex art. 9 L. div. e domanda nuova di assegno proposta dal contumace nel giudizio di divorzio
GIORGETTI, Mariacarla
2006-01-01
Abstract
Il prodotto esamina il quesito relativo al se il principio secondo cui l’assegno divorzile può essere attribuito nel giudizio di revisione anche quando il coniuge non l’abbia domandato nel giudizio di divorzio, può valere anche per il caso in cui tale omissione è stata conseguenza della sua contumacia. Con la conseguenza che la domanda proposta nel giudizio di revisione può essere accolta solo se fondata su variazioni delle condizioni patrimoniali delle parti avvenute successivamente alla sentenza di divorzio: regola questa, enunciata dall’art. 9, l. div., e che si applica anche quando la sentenza di divorzio non si è pronunciata in merito all’assegno divorzile.Pubblicazioni consigliate
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