L’art. 669 septies c.p.c. si proponeva, nelle intenzioni del legislatore del 1990, di porre un freno alla reiterazione dell’istanza di tutela cautelare in caso di rigetto, che aveva dato luogo ad un vero e proprio abuso, mediante domande presentate a ripetizione, anche allo stesso organo giudiziario, nella persistente e perseverante ricerca del giudice favorevole, e di comporre la discrepanza che si era determinata tra la soluzione comunemente accolta presso di noi e quelle che si ritrovano nel diritto comparato. Si prevede che «l’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda». Per ciò che concerne l’ordinanza di rigetto si dice che essa «non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto ». Ciascuna previsione è oggetto di analitico esame.
Il provvedimento negativo
GIORGETTI, Mariacarla;
2004-01-01
Abstract
L’art. 669 septies c.p.c. si proponeva, nelle intenzioni del legislatore del 1990, di porre un freno alla reiterazione dell’istanza di tutela cautelare in caso di rigetto, che aveva dato luogo ad un vero e proprio abuso, mediante domande presentate a ripetizione, anche allo stesso organo giudiziario, nella persistente e perseverante ricerca del giudice favorevole, e di comporre la discrepanza che si era determinata tra la soluzione comunemente accolta presso di noi e quelle che si ritrovano nel diritto comparato. Si prevede che «l’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda». Per ciò che concerne l’ordinanza di rigetto si dice che essa «non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto ». Ciascuna previsione è oggetto di analitico esame.Pubblicazioni consigliate
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