L’art. 669 septies c.p.c. si proponeva, nelle intenzioni del legislatore del 1990, di porre un freno alla reiterazione dell’istanza di tutela cautelare in caso di rigetto, che aveva dato luogo ad un vero e proprio abuso, mediante domande presentate a ripetizione, anche allo stesso organo giudiziario, nella persistente e perseverante ricerca del giudice favorevole, e di comporre la discrepanza che si era determinata tra la soluzione comunemente accolta presso di noi e quelle che si ritrovano nel diritto comparato. Si prevede che «l’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda». Per ciò che concerne l’ordinanza di rigetto si dice che essa «non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto ». Ciascuna previsione è oggetto di analitico esame.

Il provvedimento negativo

GIORGETTI, Mariacarla;
2004-01-01

Abstract

L’art. 669 septies c.p.c. si proponeva, nelle intenzioni del legislatore del 1990, di porre un freno alla reiterazione dell’istanza di tutela cautelare in caso di rigetto, che aveva dato luogo ad un vero e proprio abuso, mediante domande presentate a ripetizione, anche allo stesso organo giudiziario, nella persistente e perseverante ricerca del giudice favorevole, e di comporre la discrepanza che si era determinata tra la soluzione comunemente accolta presso di noi e quelle che si ritrovano nel diritto comparato. Si prevede che «l’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda». Per ciò che concerne l’ordinanza di rigetto si dice che essa «non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto ». Ciascuna previsione è oggetto di analitico esame.
book chapter - capitolo di libro
scientifica
Italiano
2004
Il processo cautelare
Tarzia, Giuseppe
cartaceo
88-13-24542-4
2 ed.
395
415
Italy
Padova
Cedam
Settore IUS/15 - Diritto Processuale Civile
Procedimento cautelare;Provvedimento negativo;Riproposizione domanda cautelare
Le difficoltà applicative di cui si è fatto fin qui cenno sono alla base delle proposte di revisione della disciplina del provvedimento cautelare negativo formulate dal Progetto Tarzia che, al punto 41 dell’articolato, ha proposto un ripensamento dell’attuale testo dell’art. 669 septies c.p.c. “secondo i seguenti principi: a) riproponibilità dell’istanza rigettata solo per mutamento delle circostanze e solo al medesimo giudice; b) reclamabilità dell’ordinanza di incompetenza o di rigetto anche per il provvedimento sulle spese; c) incontestabilità della competenza dichiarata nell’ordinanza di incompetenza se l’istanza è riproposta al giudice indicato nel termine perentorio fissato dalla legge”. Tali previsioni non sono ancora divenute legge positiva. Volume a cura di Giuseppe Tarzia (2° ed)
info:eu-repo/semantics/bookPart
none
1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays
no full text
Giorgetti, Mariacarla; Tarzia, Giuseppe
2
268
File allegato/i alla scheda:
Non ci sono file allegati a questa scheda.
Pubblicazioni consigliate

Aisberg ©2008 Servizi bibliotecari, Università degli studi di Bergamo | Terms of use/Condizioni di utilizzo

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10446/19963
Citazioni
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact