Il rilievo acquistato dal tema dell’identità di genere è tanto significativo che il principio delle pari opportunità tra i sessi è stato espressamente costituzionalizzato nell’ambito della riforma del titolo V, attraverso l’introduzione del 7° comma dell’art. 117 cost. L’ambito delle pari opportunità viene, di conseguenza, indagato come “materia”, ai fini della ripartizione delle competenze legislative tra stato e regioni, nonché nella sua configurazione costituzionale nei termini di un “diritto sociale”, percorrendo il processo attraverso il quale si è giunti alla riforma costituzionale relativa alla specifica formulazione del 7° comma dell’art. 117 cost. (con attenzione ai precedenti e ai lavori preparatori). Il contenuto innovativo del 7° comma è specificamente approfondito in rapporto con il principio di uguaglianza sostanziale, come formulato nell’art. 3, 2° comma cost., ricavando i numerosi elementi di innovazione presenti nella disposizione: dal riconoscimento e dall’affermazione della specificità della differenza di genere, all’individuazione di un primo specifico strumento di attuazione, alla qualificazione della parità come piena; si evidenzia inoltre che la piena parità costituisce la conseguenza delle politiche, non è il comportamento dovuto, che consiste nella rimozione degli ostacoli (con una precisa conseguenza in ordine alle politiche delle quote, che non sono automaticamente legittimate in quanto tali, ma possono entrare a far parte dello strumentario possibile solo in quanto, e nella misura in cui, dimostrano la capacità di rimuovere effettivamente gli ostacoli). Si giunge, infine, ad evidenziare che lo squilibrio di genere non è solo il sintomo di una discriminazione (rivelatore di un problema da affrontare per garantire giustizia a chi è discriminato), ma comporta anche una strutturazione inadeguata della società, un ordine sociale che la norma costituzionale non consente (ratio della norma non è solo la rimozione delle disuguaglianze, quanto piuttosto la volontà di segnare “binariamente” (con la presenza duale dei due generi) gli ambiti e le dimensioni della vita. L’interpretazione del 7° comma viene approfondita rilevando una netta prevalenza dell’elemento relativo all’empowerment nelle politiche di attuazione e analizzando gli strumenti per politiche di pari opportunità in materia elettorale; per definire più precisamente l’ambito delle pari opportunità viene utilizzato il concetto di mainstreaming, letto sia come orientamento di merito (uno dei pochi principi che orientano nel merito l’attività politica e legislativa regionale, configurandosi di conseguenza come un autonomo parametro di legittimità per la valutazione della costituzionalità delle leggi regionali; un precetto a tutto campo, riferibile ad ogni settore della legislazione e della politica regionale e caratterizzato da una ampia trasversalità), sia per definire un vero e proprio ambito materiale di competenze (pur ritenendo impraticabile l’ipotesi ricostruttiva delle pari opportunità come materia regionale, non si esclude di dover attribuire alle pari opportunità anche un ambito materiale, una sfera materiale di possibile espansione delle competenze regionali). L’attuazione regionale viene osservata attraverso una ricostruzione delle dinamiche della legislazione regionale nel periodo 2002/2005, con particolare attenzione alla ricezione dei principi di pari opportunità nell’elaborazione degli statuti. In conclusione, un rinvio alla necessità di uno strumento della rilevazione degli ostacoli alla piena parità e di misurazione della efficacia delle politiche di pari opportunità, come il Gender Budgeting
L'art. 117, 7° comma e la definizione dell'ambito delle pari opportunità
PEZZINI, Barbara
2005-01-01
Abstract
Il rilievo acquistato dal tema dell’identità di genere è tanto significativo che il principio delle pari opportunità tra i sessi è stato espressamente costituzionalizzato nell’ambito della riforma del titolo V, attraverso l’introduzione del 7° comma dell’art. 117 cost. L’ambito delle pari opportunità viene, di conseguenza, indagato come “materia”, ai fini della ripartizione delle competenze legislative tra stato e regioni, nonché nella sua configurazione costituzionale nei termini di un “diritto sociale”, percorrendo il processo attraverso il quale si è giunti alla riforma costituzionale relativa alla specifica formulazione del 7° comma dell’art. 117 cost. (con attenzione ai precedenti e ai lavori preparatori). Il contenuto innovativo del 7° comma è specificamente approfondito in rapporto con il principio di uguaglianza sostanziale, come formulato nell’art. 3, 2° comma cost., ricavando i numerosi elementi di innovazione presenti nella disposizione: dal riconoscimento e dall’affermazione della specificità della differenza di genere, all’individuazione di un primo specifico strumento di attuazione, alla qualificazione della parità come piena; si evidenzia inoltre che la piena parità costituisce la conseguenza delle politiche, non è il comportamento dovuto, che consiste nella rimozione degli ostacoli (con una precisa conseguenza in ordine alle politiche delle quote, che non sono automaticamente legittimate in quanto tali, ma possono entrare a far parte dello strumentario possibile solo in quanto, e nella misura in cui, dimostrano la capacità di rimuovere effettivamente gli ostacoli). Si giunge, infine, ad evidenziare che lo squilibrio di genere non è solo il sintomo di una discriminazione (rivelatore di un problema da affrontare per garantire giustizia a chi è discriminato), ma comporta anche una strutturazione inadeguata della società, un ordine sociale che la norma costituzionale non consente (ratio della norma non è solo la rimozione delle disuguaglianze, quanto piuttosto la volontà di segnare “binariamente” (con la presenza duale dei due generi) gli ambiti e le dimensioni della vita. L’interpretazione del 7° comma viene approfondita rilevando una netta prevalenza dell’elemento relativo all’empowerment nelle politiche di attuazione e analizzando gli strumenti per politiche di pari opportunità in materia elettorale; per definire più precisamente l’ambito delle pari opportunità viene utilizzato il concetto di mainstreaming, letto sia come orientamento di merito (uno dei pochi principi che orientano nel merito l’attività politica e legislativa regionale, configurandosi di conseguenza come un autonomo parametro di legittimità per la valutazione della costituzionalità delle leggi regionali; un precetto a tutto campo, riferibile ad ogni settore della legislazione e della politica regionale e caratterizzato da una ampia trasversalità), sia per definire un vero e proprio ambito materiale di competenze (pur ritenendo impraticabile l’ipotesi ricostruttiva delle pari opportunità come materia regionale, non si esclude di dover attribuire alle pari opportunità anche un ambito materiale, una sfera materiale di possibile espansione delle competenze regionali). L’attuazione regionale viene osservata attraverso una ricostruzione delle dinamiche della legislazione regionale nel periodo 2002/2005, con particolare attenzione alla ricezione dei principi di pari opportunità nell’elaborazione degli statuti. In conclusione, un rinvio alla necessità di uno strumento della rilevazione degli ostacoli alla piena parità e di misurazione della efficacia delle politiche di pari opportunità, come il Gender BudgetingPubblicazioni consigliate
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