L’art. 21 octies, comma II della l. 241/1990 ha dato ingresso ad una nuova specie di provvedimenti amministrativi: quelli che sebbene nati da procedimenti illegittimi non sono annullabili. Il contributo esamina un caso deciso dal Consiglio di Stato in materia di principio dell’anonimato e non annullabilità.
Violazione del principio di anonimato e non annullabilità
ANDREIS, Massimo
2005-01-01
Abstract
L’art. 21 octies, comma II della l. 241/1990 ha dato ingresso ad una nuova specie di provvedimenti amministrativi: quelli che sebbene nati da procedimenti illegittimi non sono annullabili. Il contributo esamina un caso deciso dal Consiglio di Stato in materia di principio dell’anonimato e non annullabilità.File allegato/i alla scheda:
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