Le dimensioni della solidarietà costituzionale sono definite innanzitutto dal principio giuridico-costituzionale fondamentale proclamato dall’art. 2 cost.: il riconoscimento avviene qualificando la solidarietà sui tre piani, politico, economico e sociale, concretizzandola in doveri il cui adempimento è inderogabile, collegandola e coordinandola al riconoscimento ed alla garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo (principio personalista).In rapporto al concetto contiguo di sussidiarietà, si osserva che la solidarietà qualifica il rapporto tra diritti e doveri di rilevanza costituzionale fondamentale e attiene alla configurazione di posizioni giuridiche soggettive, mentre la sussidiarietà esprime un modello organizzativo, un criterio per l’allocazione di funzioni. La sussidiarietà assume una configurazione strumentale nei confronti della solidarietà, rimarcata dalla stessa collocazione della seconda nei principi fondamentali e della prima nella c.d. “costituzione dei poteri” (mentre le configurazioni di posizioni giuridiche soggettive sono dato primario ed inviolabile della costituzione, i modelli organizzativi, anche costituzionalizzati, sono funzionalizzati a quelle).La trama dei doveri costituzionali di solidarietà è unificabile in un sistema, vale a dire in un complesso ordinato di cognizioni e ragionamenti scaturenti da principi comuni; il rapporto di solidarietà viene di conseguenza indagato dal lato attivo (qualificazione della responsabilità dell’agente solidale) e passivo (qualificazione del bisogno del beneficiario), nonché nelle dimensioni della comunità solidale (richiamato nel sistema il problema dell’uguaglianza dei diritti fondamentali, emerge la questione dei margini di differenziazione tollerabili).Nello specifico del rapporto tra solidarietà e sussidiarietà orizzontale, emerge che il modello di istituzionalizzazione della solidarietà deve necessariamente assumere un carattere pluralistico e rispettoso dell’individualità, deve tematizzare l’altro in concreto.Il dovere di solidarietà, che ha un fondamento unitario, trova il suo fondamento nella misura del bisogno del beneficiario, che è contemporaneamente anche la misura del dovere: la solidarietà, non solo nella dimensione verticale, ma anche nella dimensione orizzontale (azione dei privati orientata alla soddisfazione di bisogni altrui) va strettamente commisurata alla capacità di soddisfare il bisogno, che è un diritto sociale (e spesso un diritto sociale costituzionale).Le conclusioni sono prese “nel segno di Antigone”: da un lato, rilevando che nel nuovo contesto sociale del sistema di solidarietà, segnato dal femminismo e dal multiculturalismo, la forma giuridica attraverso la quale la tematizzazione dell’altro in concreto si sta esprimendo prioritariamente è quella della differenza di genere, che impone la sua trasversalità a tutte le altre differenze e per ciò stesso rende in via immediata più complesso ogni ragionamento sull’uguaglianza, rivitalizzando l’attenzione alla concreta dimensione dell’effettività dei diritti; dall’altro, nel senso di una riconciliazione di ius e lex (secondo la prospettiva recentemente invocata da Zagrebelsky), leggendo Antigone come la tragedia della separazione dello ius del legame naturalistico comunitario dalla lex del comando razionale autoritario e sostenendo, di contro, l’esigenza imprescindibile di una nuova incorporazione dello ius nella lex.La solidarietà è, dunque, lo ius che c’è nella nostra lex, che nella costituzione deve restare e rivitalizzarsi e che deve permeare gli ordinamenti, come quello dell’Unione europea, in cui ancora non c’è.

Dimensioni e qualificazioni nel sistema costituzionale di solidarietà (a proposito di uguaglianza ed effettività dei diritti e tematizzazioni della differenza)

PEZZINI, Barbara
2005-01-01

Abstract

Le dimensioni della solidarietà costituzionale sono definite innanzitutto dal principio giuridico-costituzionale fondamentale proclamato dall’art. 2 cost.: il riconoscimento avviene qualificando la solidarietà sui tre piani, politico, economico e sociale, concretizzandola in doveri il cui adempimento è inderogabile, collegandola e coordinandola al riconoscimento ed alla garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo (principio personalista).In rapporto al concetto contiguo di sussidiarietà, si osserva che la solidarietà qualifica il rapporto tra diritti e doveri di rilevanza costituzionale fondamentale e attiene alla configurazione di posizioni giuridiche soggettive, mentre la sussidiarietà esprime un modello organizzativo, un criterio per l’allocazione di funzioni. La sussidiarietà assume una configurazione strumentale nei confronti della solidarietà, rimarcata dalla stessa collocazione della seconda nei principi fondamentali e della prima nella c.d. “costituzione dei poteri” (mentre le configurazioni di posizioni giuridiche soggettive sono dato primario ed inviolabile della costituzione, i modelli organizzativi, anche costituzionalizzati, sono funzionalizzati a quelle).La trama dei doveri costituzionali di solidarietà è unificabile in un sistema, vale a dire in un complesso ordinato di cognizioni e ragionamenti scaturenti da principi comuni; il rapporto di solidarietà viene di conseguenza indagato dal lato attivo (qualificazione della responsabilità dell’agente solidale) e passivo (qualificazione del bisogno del beneficiario), nonché nelle dimensioni della comunità solidale (richiamato nel sistema il problema dell’uguaglianza dei diritti fondamentali, emerge la questione dei margini di differenziazione tollerabili).Nello specifico del rapporto tra solidarietà e sussidiarietà orizzontale, emerge che il modello di istituzionalizzazione della solidarietà deve necessariamente assumere un carattere pluralistico e rispettoso dell’individualità, deve tematizzare l’altro in concreto.Il dovere di solidarietà, che ha un fondamento unitario, trova il suo fondamento nella misura del bisogno del beneficiario, che è contemporaneamente anche la misura del dovere: la solidarietà, non solo nella dimensione verticale, ma anche nella dimensione orizzontale (azione dei privati orientata alla soddisfazione di bisogni altrui) va strettamente commisurata alla capacità di soddisfare il bisogno, che è un diritto sociale (e spesso un diritto sociale costituzionale).Le conclusioni sono prese “nel segno di Antigone”: da un lato, rilevando che nel nuovo contesto sociale del sistema di solidarietà, segnato dal femminismo e dal multiculturalismo, la forma giuridica attraverso la quale la tematizzazione dell’altro in concreto si sta esprimendo prioritariamente è quella della differenza di genere, che impone la sua trasversalità a tutte le altre differenze e per ciò stesso rende in via immediata più complesso ogni ragionamento sull’uguaglianza, rivitalizzando l’attenzione alla concreta dimensione dell’effettività dei diritti; dall’altro, nel senso di una riconciliazione di ius e lex (secondo la prospettiva recentemente invocata da Zagrebelsky), leggendo Antigone come la tragedia della separazione dello ius del legame naturalistico comunitario dalla lex del comando razionale autoritario e sostenendo, di contro, l’esigenza imprescindibile di una nuova incorporazione dello ius nella lex.La solidarietà è, dunque, lo ius che c’è nella nostra lex, che nella costituzione deve restare e rivitalizzarsi e che deve permeare gli ordinamenti, come quello dell’Unione europea, in cui ancora non c’è.
book chapter - capitolo di libro
2005
Pezzini, Barbara
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