Il contributo esamina la decisione del Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2006 n. 6003 che conferma un orientamento piuttosto consolidato nella giurisprudenza amministrativa, in base al quale è inammissibile il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione proposto ai sensi dell’art. 21-bis della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 nelle fattispecie in cui il giudice amministrativo difetta della giurisdizione e nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ossia nelle fattispecie in cui la situazione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente è di diritto soggettivo. Ciò perchè il procedimento speciale avverso il silenzio della p.a. deve tendere all’accertamento dell’obbligo della p.a. di esercitare un pubblico potere di cui essa sia titolare e quindi, di emanare un provvedimento finalizzato alla cura dell’interesse pubblico e non può trovare applicazione laddove tale potere-dovere non sia attribuito alla p.a. e, correlativamente, la posizione soggettiva dell’istante non si qualifichi come interesse legittimo.
Le posizioni giuridiche soggettive e il rito speciale di cui all'art. 21 bis legge Tar
CREPALDI, Gabriella
2007-01-01
Abstract
Il contributo esamina la decisione del Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2006 n. 6003 che conferma un orientamento piuttosto consolidato nella giurisprudenza amministrativa, in base al quale è inammissibile il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione proposto ai sensi dell’art. 21-bis della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 nelle fattispecie in cui il giudice amministrativo difetta della giurisdizione e nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ossia nelle fattispecie in cui la situazione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente è di diritto soggettivo. Ciò perchè il procedimento speciale avverso il silenzio della p.a. deve tendere all’accertamento dell’obbligo della p.a. di esercitare un pubblico potere di cui essa sia titolare e quindi, di emanare un provvedimento finalizzato alla cura dell’interesse pubblico e non può trovare applicazione laddove tale potere-dovere non sia attribuito alla p.a. e, correlativamente, la posizione soggettiva dell’istante non si qualifichi come interesse legittimo.Pubblicazioni consigliate
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