Analisi di alcune significative sentenze del periodo in materia di politiche sociali e previdenziali, che sottolinea, innanzitutto, le sollecitazioni che ne vengono ad approfondire la riflessione sul rapporto tra l’essenziale discrezionalità politica dell’attuazione dei diritti sociali e la revisione che si compie in sede giurisdizionale delle scelte discrezionali della politica: la questione è molto evidente e centrale nel caso che vede contrapposti Parlamento e Consiglio dell’Unione europea in merito alla direttiva sul ricongiungimento familiare (C-540/03, sent. 27 giugno 2006), ma si coglie anche in talune preoccupazioni espresse dall’avvocato generale Geelhoed a proposito del caso Chacón Navas, per motivare la preferenza per una interpretazione restrittiva della nozione di handicap nell’ambito della direttiva 2000/78. L'articolo segnala, poi, tra gli altri motivi di interesse, oltre al procedere continuo dell’affinamento delle questioni di calcolo dei contributi nelle sempre intricate vicende di applicazione del regolamento 1408/71 (caso Nikula, C-50/05), l’attivazione della produzione giurisprudenziale del nuovo Tribunale della funzione pubblica (F-18/05, sent. 12 luglio 2006). Fra i casi analizzati, la sentenza del 27 giugno 2006 contiene un importante richiamo diretto ed espresso alla Carta di Nizza. Ribadito che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza, per identificarne il contenuto la sentenza, dopo avere richiamato, come d’abitudine, le tradizioni costituzionali comuni ed i trattati internazionali sottoscritti dagli stati membri, sottolineando il particolare significato della CEDU, aggiunge espressamente la menzione della Carta dei diritti dell’Unione europea, cui dedica l’intero punto 38. Seguendo in questa prima esplicita utilizzazione della Carta la strada tracciata dal Tribunale di prima istanza e l’approccio già adottato da diversi avvocati generali nelle loro conclusioni, la Corte usa la cautela di premettere che la Carta “non costituisce uno strumento giuridico vincolante”; ciò, tuttavia, non le impedisce di rimarcare come sia lo stesso legislatore comunitario ad assumere espressamente la Carta nei “considerando” della direttiva e come essa vada considerata strumento di ricognizione privilegiata delle tradizioni costituzionali e degli obblighi internazionali comuni agli stati membri. Nel contesto complessivo della motivazione della sentenza, il peso specifico riconosciuto alla Carta di Nizza potrebbe non apparire particolarmente rilevante, anche perché a proposito dello specifico diritto al rispetto della vita familiare l’art. 7 della Carta ripete la formula del corrispondente art. 8 della CEDU; tuttavia la sentenza aggiunge anche il richiamo di norme “autonome” della Carta, come l’art. 24, n. 2, che impone l’obbligo di prendere in considerazione il superiore interesse del minore, e n. 3, che riconosce la sua necessità di intrattenere regolarmente rapporti personali con i due genitori (punto 58). In definitiva, la sentenza attesta che la prassi giudiziaria consente di già di ritenere raggiunto un effetto non sostanzialmente differente da quello propriamente vincolante che sarebbe stato garantito dall’entrata in vigore del Trattato costituzionale o, comunque, da una qualche adozione formale della Carta dei diritti a modifica del trattato costitutivo. Quanto al merito della questione affrontata dalla sentenza, la Corte compie una rilettura interpretativa le cui conseguenze ricadono nella fase di implementazione della direttiva da parte degli stati. Da un lato, va sottolineato il forte richiamo al dovere di interpretazione conforme ai diritti fondamentali che vincola gli stati nell’esecuzione delle discipline comunitarie; dall’altro, un’ulteriore e più effettiva verifica dell’attuazione e del rispetto dei diritti fondamentali nella materia dei ricongiungimenti familiari viene rinviata al controllo successivo sulle norme nazionali che spetterà ai giudici degli stati membri e, per loro tramite, alla stessa Corte di giustizia in quanto eventualmente investita in via pregiudiziale ex art. 234 CE. In riferimento al caso Chacòn Navas, nelle conclusioni dell’avvocato generale risultano particolarmente interessanti alcune considerazioni ad abundantiam per motivare la necessità di un’interpretazione restrittiva della nozione di handicap (che pure non gli impedisce di ammettere una parziale coincidenza e sovrapposizione con la nozione di malattia); Geelhoed rende manifesto che l’intervento del giudice comunitario volto a rivedere il tipo di bilanciamento compiuto dal singolo legislatore nazionale nell’attuazione dei divieti di discriminazione pertinenti nella causa risulta particolarmente delicato e tale da sollecitare un peculiare self-restraint nei confronti degli ambiti di discrezionalità politica dell’attuazione dei diritti fondamentali: ogni controllo giudiziario sul bilanciamento, infatti, opera nei confronti di valutazioni che “in ambito nazionale, non sono effettuate in una lacuna dello Stato di diritto. Di solito esse sono effettuate alla luce dei diritti fondamentali costituzionali nazionali e delle disposizioni rilevanti dei trattati internazionali in materia di diritti dell’uomo. Orbene, in tale ottica, la Corte in quanto giudice comunitario deve disporre di una base di competenza inattaccabile e superiore qualora essa voglia correggere le decisioni, prese entro i limiti dettati dalle norme costituzionali nazionali e dal diritto internazionale, di un legislatore nazionale che resti peraltro nell’ambito delle competenze di cui continua a disporre."

Politiche sociali tra tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali e discrezionalità politica.

PEZZINI, Barbara
2007-01-01

Abstract

Analisi di alcune significative sentenze del periodo in materia di politiche sociali e previdenziali, che sottolinea, innanzitutto, le sollecitazioni che ne vengono ad approfondire la riflessione sul rapporto tra l’essenziale discrezionalità politica dell’attuazione dei diritti sociali e la revisione che si compie in sede giurisdizionale delle scelte discrezionali della politica: la questione è molto evidente e centrale nel caso che vede contrapposti Parlamento e Consiglio dell’Unione europea in merito alla direttiva sul ricongiungimento familiare (C-540/03, sent. 27 giugno 2006), ma si coglie anche in talune preoccupazioni espresse dall’avvocato generale Geelhoed a proposito del caso Chacón Navas, per motivare la preferenza per una interpretazione restrittiva della nozione di handicap nell’ambito della direttiva 2000/78. L'articolo segnala, poi, tra gli altri motivi di interesse, oltre al procedere continuo dell’affinamento delle questioni di calcolo dei contributi nelle sempre intricate vicende di applicazione del regolamento 1408/71 (caso Nikula, C-50/05), l’attivazione della produzione giurisprudenziale del nuovo Tribunale della funzione pubblica (F-18/05, sent. 12 luglio 2006). Fra i casi analizzati, la sentenza del 27 giugno 2006 contiene un importante richiamo diretto ed espresso alla Carta di Nizza. Ribadito che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza, per identificarne il contenuto la sentenza, dopo avere richiamato, come d’abitudine, le tradizioni costituzionali comuni ed i trattati internazionali sottoscritti dagli stati membri, sottolineando il particolare significato della CEDU, aggiunge espressamente la menzione della Carta dei diritti dell’Unione europea, cui dedica l’intero punto 38. Seguendo in questa prima esplicita utilizzazione della Carta la strada tracciata dal Tribunale di prima istanza e l’approccio già adottato da diversi avvocati generali nelle loro conclusioni, la Corte usa la cautela di premettere che la Carta “non costituisce uno strumento giuridico vincolante”; ciò, tuttavia, non le impedisce di rimarcare come sia lo stesso legislatore comunitario ad assumere espressamente la Carta nei “considerando” della direttiva e come essa vada considerata strumento di ricognizione privilegiata delle tradizioni costituzionali e degli obblighi internazionali comuni agli stati membri. Nel contesto complessivo della motivazione della sentenza, il peso specifico riconosciuto alla Carta di Nizza potrebbe non apparire particolarmente rilevante, anche perché a proposito dello specifico diritto al rispetto della vita familiare l’art. 7 della Carta ripete la formula del corrispondente art. 8 della CEDU; tuttavia la sentenza aggiunge anche il richiamo di norme “autonome” della Carta, come l’art. 24, n. 2, che impone l’obbligo di prendere in considerazione il superiore interesse del minore, e n. 3, che riconosce la sua necessità di intrattenere regolarmente rapporti personali con i due genitori (punto 58). In definitiva, la sentenza attesta che la prassi giudiziaria consente di già di ritenere raggiunto un effetto non sostanzialmente differente da quello propriamente vincolante che sarebbe stato garantito dall’entrata in vigore del Trattato costituzionale o, comunque, da una qualche adozione formale della Carta dei diritti a modifica del trattato costitutivo. Quanto al merito della questione affrontata dalla sentenza, la Corte compie una rilettura interpretativa le cui conseguenze ricadono nella fase di implementazione della direttiva da parte degli stati. Da un lato, va sottolineato il forte richiamo al dovere di interpretazione conforme ai diritti fondamentali che vincola gli stati nell’esecuzione delle discipline comunitarie; dall’altro, un’ulteriore e più effettiva verifica dell’attuazione e del rispetto dei diritti fondamentali nella materia dei ricongiungimenti familiari viene rinviata al controllo successivo sulle norme nazionali che spetterà ai giudici degli stati membri e, per loro tramite, alla stessa Corte di giustizia in quanto eventualmente investita in via pregiudiziale ex art. 234 CE. In riferimento al caso Chacòn Navas, nelle conclusioni dell’avvocato generale risultano particolarmente interessanti alcune considerazioni ad abundantiam per motivare la necessità di un’interpretazione restrittiva della nozione di handicap (che pure non gli impedisce di ammettere una parziale coincidenza e sovrapposizione con la nozione di malattia); Geelhoed rende manifesto che l’intervento del giudice comunitario volto a rivedere il tipo di bilanciamento compiuto dal singolo legislatore nazionale nell’attuazione dei divieti di discriminazione pertinenti nella causa risulta particolarmente delicato e tale da sollecitare un peculiare self-restraint nei confronti degli ambiti di discrezionalità politica dell’attuazione dei diritti fondamentali: ogni controllo giudiziario sul bilanciamento, infatti, opera nei confronti di valutazioni che “in ambito nazionale, non sono effettuate in una lacuna dello Stato di diritto. Di solito esse sono effettuate alla luce dei diritti fondamentali costituzionali nazionali e delle disposizioni rilevanti dei trattati internazionali in materia di diritti dell’uomo. Orbene, in tale ottica, la Corte in quanto giudice comunitario deve disporre di una base di competenza inattaccabile e superiore qualora essa voglia correggere le decisioni, prese entro i limiti dettati dalle norme costituzionali nazionali e dal diritto internazionale, di un legislatore nazionale che resti peraltro nell’ambito delle competenze di cui continua a disporre."
journal article - articolo
2007
Pezzini, Barbara
File allegato/i alla scheda:
Non ci sono file allegati a questa scheda.
Pubblicazioni consigliate

Aisberg ©2008 Servizi bibliotecari, Università degli studi di Bergamo | Terms of use/Condizioni di utilizzo

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10446/20965
Citazioni
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact