La globalizzazione ha favorito lo sviluppo di sistemi impositivi sempre più “personali” e meno “territoriali”. Pertanto, la residenza fiscale è divenuto il criterio di collegamento maggiormente utilizzato dagli Stati al fine di giustificare un’imposizione sugli utili ovunque prodotti dalle società in tal modo qualificabili. Ebbene, già a partire dalla Prima guerra mondiale, nacque la necessità di prevedere criteri risolutivi delle controversie in materia di doppia residenza, determinanti una doppia imposizione. Alla luce di tale esigenza, negli anni è stato elaborato il Modello OCSE di Convenzione fiscale (M-OCSE), che ad oggi ha trovato ampia applicazione. In merito, si consideri che per quanto specificamente attiene ai criteri utili a risolvere le ipotesi di doppia residenza delle società, la disciplina convenzionale si trova all’art. 4 par. 3 M-OCSE. Tale disposizione è stata oggetto di numerose modifiche: dalla originaria previsione del place of effective management quale tie-breaker rule necessaria a risolvere le fattispecie di doppia residenza delle società, al nuovo istituto introdotto nel 2017. In particolare, a seguito delle critiche e dubbi sollevati da molti Stati in merito alla portata del primo criterio di collegamento, la nuova formulazione prevede il rinvio alla disciplina della “procedura amichevole” quale strumento di risoluzione delle ipotesi di doppia residenza delle società. Ciò premesso, il presente contributo, dopo aver analizzato l’evoluzione della disciplina convenzionale, si sofferma su taluni profili critici derivanti dalla nuova formulazione dell’art. 4 par. 3 M-OCSE. Segue dunque un’analisi delle (incerte) conseguenze che potrebbero derivare dall’applicazione della mutual agreement procedure (MAP) nell’ambito delle delicate ipotesi di doppia residenza delle società. Conclusivamente, si evidenzia la pacifica esigenza di provvedere ad un’ulteriore modifica del testo dell’art. 4 par. 3 M-OCSE rispetto alla sua vigente formulazione: quali integrazioni potrebbero essere necessarie al fine di ridurre l’incertezza derivante dall’applicazione della MAP alle controversie in materia di doppia residenza delle società?
(2022). La “residenza” delle persone giuridiche: il Modello OCSE e la sua critica evoluzione [journal article - articolo]. In NOVITÀ FISCALI. Retrieved from http://hdl.handle.net/10446/211712
La “residenza” delle persone giuridiche: il Modello OCSE e la sua critica evoluzione
Bertocchi, Federico
2022-01-01
Abstract
La globalizzazione ha favorito lo sviluppo di sistemi impositivi sempre più “personali” e meno “territoriali”. Pertanto, la residenza fiscale è divenuto il criterio di collegamento maggiormente utilizzato dagli Stati al fine di giustificare un’imposizione sugli utili ovunque prodotti dalle società in tal modo qualificabili. Ebbene, già a partire dalla Prima guerra mondiale, nacque la necessità di prevedere criteri risolutivi delle controversie in materia di doppia residenza, determinanti una doppia imposizione. Alla luce di tale esigenza, negli anni è stato elaborato il Modello OCSE di Convenzione fiscale (M-OCSE), che ad oggi ha trovato ampia applicazione. In merito, si consideri che per quanto specificamente attiene ai criteri utili a risolvere le ipotesi di doppia residenza delle società, la disciplina convenzionale si trova all’art. 4 par. 3 M-OCSE. Tale disposizione è stata oggetto di numerose modifiche: dalla originaria previsione del place of effective management quale tie-breaker rule necessaria a risolvere le fattispecie di doppia residenza delle società, al nuovo istituto introdotto nel 2017. In particolare, a seguito delle critiche e dubbi sollevati da molti Stati in merito alla portata del primo criterio di collegamento, la nuova formulazione prevede il rinvio alla disciplina della “procedura amichevole” quale strumento di risoluzione delle ipotesi di doppia residenza delle società. Ciò premesso, il presente contributo, dopo aver analizzato l’evoluzione della disciplina convenzionale, si sofferma su taluni profili critici derivanti dalla nuova formulazione dell’art. 4 par. 3 M-OCSE. Segue dunque un’analisi delle (incerte) conseguenze che potrebbero derivare dall’applicazione della mutual agreement procedure (MAP) nell’ambito delle delicate ipotesi di doppia residenza delle società. Conclusivamente, si evidenzia la pacifica esigenza di provvedere ad un’ulteriore modifica del testo dell’art. 4 par. 3 M-OCSE rispetto alla sua vigente formulazione: quali integrazioni potrebbero essere necessarie al fine di ridurre l’incertezza derivante dall’applicazione della MAP alle controversie in materia di doppia residenza delle società?File | Dimensione del file | Formato | |
---|---|---|---|
NovitaFiscali_3-2022.pdf
Solo gestori di archivio
Versione:
publisher's version - versione editoriale
Licenza:
Licenza default Aisberg
Dimensione del file
4.18 MB
Formato
Adobe PDF
|
4.18 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
Pubblicazioni consigliate
Aisberg ©2008 Servizi bibliotecari, Università degli studi di Bergamo | Terms of use/Condizioni di utilizzo