In una prospettiva di carattere generale lo scritto interroga i formanti e i contenuti della costruzione giuridica del genere attraverso la legge n. 40 del 2004. Applicando il riferimento costituzionale alla maternità come valore costituzionalmente tutelato (art. 31 e 37 cost.), approfondisce in particolare la rilevazione di una soggettività femminile specifica che caratterizza la relazione madre-embrione condizionando le relazioni di tutti gli altri possibili soggetti (padre, da un lato, e medico, dall’altro) con lo stesso embrione: la differenza sostanziale e qualitativa delle relazioni con la madre, da un lato, e con gli altri soggetti, dall’altro, risiede nel fatto che solo la prima proietta l’embrione verso una aspettativa di vita autonoma, mentre la relazione con il padre e quella medico-tecnologica, nella loro diversità, assumono l’embrione come tale ed operano in una dimensione statica dello stadio embrionale. Da questa impostazione ricava un suggerimento puntuale applicabile alle questioni di costituzionalità pendenti relative alle legge 40/2004, volto a far emergere il principio fondamentale di gradualità e minore invasività delle pratiche di procreazione medicalmente assistita (art. 4, comma 2 lett. a), legge n. 40 del 2004), che non può che essere calibrato sulla storia e sulla vicenda di ciascuna donna-madre, senza imporre in nessun momento della procedura uno standard astratto, cieco e potenzialmente configgente con la relazione concreta che un embrione possa stabilire con la madre alla quale sia possibile accoglierlo senza sacrificare la propria salute; sul piano della decisione sulla costituzionalità ciò costituisce argomento a favore di un accoglimento della questione di costituzionalità per irragionevolezza dell’art. 14,comma 2 della legge.
Una prospettiva di analisi di genere della procreazione assistita: la maternità come valore costituzionalmente tutelato
PEZZINI, Barbara
2008-01-01
Abstract
In una prospettiva di carattere generale lo scritto interroga i formanti e i contenuti della costruzione giuridica del genere attraverso la legge n. 40 del 2004. Applicando il riferimento costituzionale alla maternità come valore costituzionalmente tutelato (art. 31 e 37 cost.), approfondisce in particolare la rilevazione di una soggettività femminile specifica che caratterizza la relazione madre-embrione condizionando le relazioni di tutti gli altri possibili soggetti (padre, da un lato, e medico, dall’altro) con lo stesso embrione: la differenza sostanziale e qualitativa delle relazioni con la madre, da un lato, e con gli altri soggetti, dall’altro, risiede nel fatto che solo la prima proietta l’embrione verso una aspettativa di vita autonoma, mentre la relazione con il padre e quella medico-tecnologica, nella loro diversità, assumono l’embrione come tale ed operano in una dimensione statica dello stadio embrionale. Da questa impostazione ricava un suggerimento puntuale applicabile alle questioni di costituzionalità pendenti relative alle legge 40/2004, volto a far emergere il principio fondamentale di gradualità e minore invasività delle pratiche di procreazione medicalmente assistita (art. 4, comma 2 lett. a), legge n. 40 del 2004), che non può che essere calibrato sulla storia e sulla vicenda di ciascuna donna-madre, senza imporre in nessun momento della procedura uno standard astratto, cieco e potenzialmente configgente con la relazione concreta che un embrione possa stabilire con la madre alla quale sia possibile accoglierlo senza sacrificare la propria salute; sul piano della decisione sulla costituzionalità ciò costituisce argomento a favore di un accoglimento della questione di costituzionalità per irragionevolezza dell’art. 14,comma 2 della legge.Pubblicazioni consigliate
Aisberg ©2008 Servizi bibliotecari, Università degli studi di Bergamo | Terms of use/Condizioni di utilizzo