I trust sono stati negli ultimi anni oggetto di azioni revocatorie anche da parte dell’Amministrazione finanziaria. In particolar modo nei confronti di contribuenti i quali, come nel caso deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso nella sent. n. 447/2016, nel lasso di tempo intercorrente tra le attività di verifica ed accertamento e la successiva riscossione, avevano segregato i beni in trust. Nella fattispecie decisa dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, Equitalia aveva, appunto, esperito azione revocatoria ex art. 2901 c.c. volta a dichiarare l’inefficacia del conferimento in trust da parte del contribuente di alcuni suoi beni immobili. Pendente tale giudizio, aveva notificato al contribuente c.d. preavvisi di iscrizione ipotecaria sui beni immobili oggetto di conferimento. La sentenza chiarisce innanzitutto che, finché la sentenza che accoglie la domanda di revocatoria, ex art. 2901 c.c., non passa in giudicato, i beni conferiti in trust non sono più beni di “proprietà” del conferente e, quindi, non è possibile iscrivere ipoteca sugli stessi. Stabilisce, inoltre, che il preavviso di ipoteca è illegittimo qualora lo stesso non abbia tenuto conto dell’annullamento parziale degli avvisi di accertamento elevati dall’Amministrazione finanziaria.
(2017). Iscrizione di ipoteca e pendenza di azione revocatoria [journal article - articolo]. In TRUSTS E ATTIVITA' FIDUCIARIE. Retrieved from http://hdl.handle.net/10446/230283
Iscrizione di ipoteca e pendenza di azione revocatoria
Scalia, Roberto
2017-01-01
Abstract
I trust sono stati negli ultimi anni oggetto di azioni revocatorie anche da parte dell’Amministrazione finanziaria. In particolar modo nei confronti di contribuenti i quali, come nel caso deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso nella sent. n. 447/2016, nel lasso di tempo intercorrente tra le attività di verifica ed accertamento e la successiva riscossione, avevano segregato i beni in trust. Nella fattispecie decisa dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, Equitalia aveva, appunto, esperito azione revocatoria ex art. 2901 c.c. volta a dichiarare l’inefficacia del conferimento in trust da parte del contribuente di alcuni suoi beni immobili. Pendente tale giudizio, aveva notificato al contribuente c.d. preavvisi di iscrizione ipotecaria sui beni immobili oggetto di conferimento. La sentenza chiarisce innanzitutto che, finché la sentenza che accoglie la domanda di revocatoria, ex art. 2901 c.c., non passa in giudicato, i beni conferiti in trust non sono più beni di “proprietà” del conferente e, quindi, non è possibile iscrivere ipoteca sugli stessi. Stabilisce, inoltre, che il preavviso di ipoteca è illegittimo qualora lo stesso non abbia tenuto conto dell’annullamento parziale degli avvisi di accertamento elevati dall’Amministrazione finanziaria.File | Dimensione del file | Formato | |
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