L’emergenza sanitaria generata dalla pandemia da Covid-19 ha prodotto la necessità di assumere decisioni emergenziali ed i tanti provvedimenti che si sono succeduti sono stati oggetto di un acceso dibattito in dottrina perché inconsueti e non paragonabili a quanto deciso in altri momenti della storia repubblicana. Le questioni giuridiche a fondamento dei diversi atti assunti dal Governo, nella forma del Decreto-legge o del DPCM e poi dal Parlamento mediante leggi ordinarie, sono molteplici e interessano sia il sistema delle fonti sia il rapporto nel bilanciamento dei principi costituzionali. In questi mesi si è dibattuto, tra l’altro, sul tema del controllo sull’Esecutivo da parte del Parlamento e su cui la dottrina più attenta ha individuato alcuni punti critici rispetto ad uno scarso coinvolgimento delle Camere. Nondimeno il tema che si vuole indagare in questa sede attiene ai provvedimenti che sono stati assunti dai Presidenti di Regione e dai Sindaci. La questione appare di particolare interesse in quanto tra i primi profili che vengono in rilievo come conseguenza dell’emergenza è verosimile registrare una rinnovata attenzione alle Regioni e agli altri Enti locali nella vita istituzionale del Paese. Sul punto anzitutto si può registrare come si sia passati in pochi anni da una proposta di modifica costituzionale in cui la campagna referendaria è stata incentrata, tra gli altri argomenti, sulla necessità di ridimensionare le competenze delle Regioni nell’impianto costituzionale ad un pieno coinvolgimento di queste - da parte dello Stato - nell’adozione e nella gestione delle misure sanitarie per contenere la pandemia. A ciò si aggiunga una sovraesposizione, anche mediatica, degli organi di governo delle Regioni e, in particolare, dei loro Presidenti. Prima di affrontare le questioni giuridiche con riferimento agli atti assunti dalle Regioni è opportuno effettuare alcune considerazioni di carattere generale sul ruolo di queste nella tutela della salute. Com’è noto i Sistemi sanitari regionali, che nel loro insieme formano il Sistema sanitario nazionale, garantiscono l’interesse del singolo ad ottenere le cure necessarie affinché si realizzi la piena attuazione del principio sancito dall’articolo 32 Costituzione. Tutti i Sistemi sanitari regionali concorrono a comporre un unico grande disegno di tutela di «un nucleo irrinunciabile del diritto alla salute» che è «protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana». L’organizzazione della sanità deve tendere a garantire le cure secondo una funzione di tutela della salute nel pieno rispetto del diritto dell'individuo, sforzandosi di ricercare un equilibrio con gli altri interessi presenti. La dottrina, aderendo a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ha affermato più volte che la titolarità della tutela della salute appartiene alla Repubblica, intendendo - tuttavia - come il medesimo dovere sussista in capo alle Regioni e alle Autonomie locali. L’obbligo di tutela della salute non spetta solamente allo Stato, ma il dovere di realizzare il suo pieno rispetto grava anche sulle Regioni e sugli Enti locali. Da ciò discende che bisogna guardare al rapporto tra l’art. 32 Cost. e l’anima oggettivamente autonomista della Costituzione come elemento di primaria importanza nell’inquadrare la questione oggetto del problema nel rapporto tra gestione dell’emergenza da Covid-19 e atti assunti dalle Regioni. L'impegno in capo alle Regioni di garantire la tutela della salute attraverso la competenza in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera è sintomo della lungimiranza e del coraggio dei costituenti. Durante il dibattito in assemblea costituente, pur nella consapevolezza della situazione di difficoltà esistente e delle differenze presenti sul territorio delle future Regioni, ha prevalso con

(2021). Democrazia rappresentativa durante la pandemia: il ruolo di consigli regionali e comunali . Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/238981

Democrazia rappresentativa durante la pandemia: il ruolo di consigli regionali e comunali

Patane’, Andrea
2021-01-01

Abstract

L’emergenza sanitaria generata dalla pandemia da Covid-19 ha prodotto la necessità di assumere decisioni emergenziali ed i tanti provvedimenti che si sono succeduti sono stati oggetto di un acceso dibattito in dottrina perché inconsueti e non paragonabili a quanto deciso in altri momenti della storia repubblicana. Le questioni giuridiche a fondamento dei diversi atti assunti dal Governo, nella forma del Decreto-legge o del DPCM e poi dal Parlamento mediante leggi ordinarie, sono molteplici e interessano sia il sistema delle fonti sia il rapporto nel bilanciamento dei principi costituzionali. In questi mesi si è dibattuto, tra l’altro, sul tema del controllo sull’Esecutivo da parte del Parlamento e su cui la dottrina più attenta ha individuato alcuni punti critici rispetto ad uno scarso coinvolgimento delle Camere. Nondimeno il tema che si vuole indagare in questa sede attiene ai provvedimenti che sono stati assunti dai Presidenti di Regione e dai Sindaci. La questione appare di particolare interesse in quanto tra i primi profili che vengono in rilievo come conseguenza dell’emergenza è verosimile registrare una rinnovata attenzione alle Regioni e agli altri Enti locali nella vita istituzionale del Paese. Sul punto anzitutto si può registrare come si sia passati in pochi anni da una proposta di modifica costituzionale in cui la campagna referendaria è stata incentrata, tra gli altri argomenti, sulla necessità di ridimensionare le competenze delle Regioni nell’impianto costituzionale ad un pieno coinvolgimento di queste - da parte dello Stato - nell’adozione e nella gestione delle misure sanitarie per contenere la pandemia. A ciò si aggiunga una sovraesposizione, anche mediatica, degli organi di governo delle Regioni e, in particolare, dei loro Presidenti. Prima di affrontare le questioni giuridiche con riferimento agli atti assunti dalle Regioni è opportuno effettuare alcune considerazioni di carattere generale sul ruolo di queste nella tutela della salute. Com’è noto i Sistemi sanitari regionali, che nel loro insieme formano il Sistema sanitario nazionale, garantiscono l’interesse del singolo ad ottenere le cure necessarie affinché si realizzi la piena attuazione del principio sancito dall’articolo 32 Costituzione. Tutti i Sistemi sanitari regionali concorrono a comporre un unico grande disegno di tutela di «un nucleo irrinunciabile del diritto alla salute» che è «protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana». L’organizzazione della sanità deve tendere a garantire le cure secondo una funzione di tutela della salute nel pieno rispetto del diritto dell'individuo, sforzandosi di ricercare un equilibrio con gli altri interessi presenti. La dottrina, aderendo a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ha affermato più volte che la titolarità della tutela della salute appartiene alla Repubblica, intendendo - tuttavia - come il medesimo dovere sussista in capo alle Regioni e alle Autonomie locali. L’obbligo di tutela della salute non spetta solamente allo Stato, ma il dovere di realizzare il suo pieno rispetto grava anche sulle Regioni e sugli Enti locali. Da ciò discende che bisogna guardare al rapporto tra l’art. 32 Cost. e l’anima oggettivamente autonomista della Costituzione come elemento di primaria importanza nell’inquadrare la questione oggetto del problema nel rapporto tra gestione dell’emergenza da Covid-19 e atti assunti dalle Regioni. L'impegno in capo alle Regioni di garantire la tutela della salute attraverso la competenza in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera è sintomo della lungimiranza e del coraggio dei costituenti. Durante il dibattito in assemblea costituente, pur nella consapevolezza della situazione di difficoltà esistente e delle differenze presenti sul territorio delle future Regioni, ha prevalso con
2021
Patane', Andrea
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