Nell’azione popolare prevista dall’art. 9 T.U. enti locali 267/2000 qualora l’ente territoriale decida di costituirsi in giudizio in adesione alle domande proposte dall’attore popolare non dovra` proporre atto di intervento, bens?` notificare alle altre parti atto di assunzione in proprio del ricorso originario. Qualora l’ente territoriale dichiari espressamente di non avere interesse al ricorso proposto dall’attore popolare fa venire meno l’interesse all’azione e dunque la mera legittimazione processuale dell’attore popolare.
Azione popolare e atteggiamento dell’ente sostituito
ANDREIS, Massimo
2004-01-01
Abstract
Nell’azione popolare prevista dall’art. 9 T.U. enti locali 267/2000 qualora l’ente territoriale decida di costituirsi in giudizio in adesione alle domande proposte dall’attore popolare non dovra` proporre atto di intervento, bens?` notificare alle altre parti atto di assunzione in proprio del ricorso originario. Qualora l’ente territoriale dichiari espressamente di non avere interesse al ricorso proposto dall’attore popolare fa venire meno l’interesse all’azione e dunque la mera legittimazione processuale dell’attore popolare.File allegato/i alla scheda:
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