Prendendo spunto da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (secondo cui la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p., trattandosi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone) l’Autore analizza il tema della responsabilità penale dell’internet provider.

(2016). La responsabilità penale dell’internet provider [contribution in web site - contributo in sito web]. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/255130

La responsabilità penale dell’internet provider

Stea, Gaetano
2016-11-03

Abstract

Prendendo spunto da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (secondo cui la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p., trattandosi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone) l’Autore analizza il tema della responsabilità penale dell’internet provider.
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3-nov-2016
Stea, Gaetano
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