In un contratto di vendita immobiliare la clausola con cui si prevede la destinazione esclusiva dell'immobile ha efficacia obbligatoria e dunque non è opponibile a terzi in forza del divieto di alienazione ex art. 1379 c.c. Tuttavia, è possibile considerare inadempiente l'acquirente che, in contrasto con l'obbligo di buona fede in executivis, concede in locazione l'immobile ad un terzo che lo adibisce all'attività vietata dalla clausola del negozio "a monte". Pertanto, il contratto di vendita immobiliare potrà essere risolto per inadempimento della parte acquirente
(2013). Efficacia del vincolo di destinazione immobiliare [journal article - articolo]. In IMMOBILI & PROPRIETÀ. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/262834
Efficacia del vincolo di destinazione immobiliare
Nocera, Ivan Libero
2013-01-01
Abstract
In un contratto di vendita immobiliare la clausola con cui si prevede la destinazione esclusiva dell'immobile ha efficacia obbligatoria e dunque non è opponibile a terzi in forza del divieto di alienazione ex art. 1379 c.c. Tuttavia, è possibile considerare inadempiente l'acquirente che, in contrasto con l'obbligo di buona fede in executivis, concede in locazione l'immobile ad un terzo che lo adibisce all'attività vietata dalla clausola del negozio "a monte". Pertanto, il contratto di vendita immobiliare potrà essere risolto per inadempimento della parte acquirenteFile | Dimensione del file | Formato | |
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