During the job’s trials, the Judge is called upon to assess the employer's compliance with the privacy regulations regarding the use for disciplinary purposes of the information gathered with companies’ systems and tools. Moreover, the subordination of the use as evidence of such information to compliance with the privacy regulations cannot concern those provisions of the privacy regulations that are not relevant to the employment relationship, such as organizational obligations borne by the data controller. On the contrary, the relevant provisions that have to be considered are the provisions on information and on the legal basis as well as on the principles and rights of the worker as a data subject.

Nel corso del processo del lavoro il Giudice è chiamato a valutare il rispetto della disciplina della privacy ad opera del datore di lavoro a riguardo dell’utilizzo ai fini disciplinari delle informazioni raccolte con impianti e strumenti usati in azienda. Peraltro, la subordinazione dell’utilizzo processuale di tali informazioni al rispetto della disciplina sulla privacy non può riguardare quelle disposizioni della disciplina sulla privacy non rilevanti rispetto al rapporto sostanziale (intercorrente tra lavoratori e datori di lavoro), quali ad esempio adempimenti organizzativi a carico del titolare del trattamento. Rientrano, invece, tra le disposizioni rilevanti le disposizioni sulle informative e sulla base giuridica così come sui principi e sui diritti spettanti al lavoratore in quanto interessato.

(2021). Privacy e processo del lavoro: il requisito della conformità alla disciplina sulla tutela della riservatezza [journal article - articolo]. In LAVORO, DIRITTI, EUROPA. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/262912

Privacy e processo del lavoro: il requisito della conformità alla disciplina sulla tutela della riservatezza

Nocera, Ivan Libero;
2021-01-01

Abstract

During the job’s trials, the Judge is called upon to assess the employer's compliance with the privacy regulations regarding the use for disciplinary purposes of the information gathered with companies’ systems and tools. Moreover, the subordination of the use as evidence of such information to compliance with the privacy regulations cannot concern those provisions of the privacy regulations that are not relevant to the employment relationship, such as organizational obligations borne by the data controller. On the contrary, the relevant provisions that have to be considered are the provisions on information and on the legal basis as well as on the principles and rights of the worker as a data subject.
articolo
2021
Nel corso del processo del lavoro il Giudice è chiamato a valutare il rispetto della disciplina della privacy ad opera del datore di lavoro a riguardo dell’utilizzo ai fini disciplinari delle informazioni raccolte con impianti e strumenti usati in azienda. Peraltro, la subordinazione dell’utilizzo processuale di tali informazioni al rispetto della disciplina sulla privacy non può riguardare quelle disposizioni della disciplina sulla privacy non rilevanti rispetto al rapporto sostanziale (intercorrente tra lavoratori e datori di lavoro), quali ad esempio adempimenti organizzativi a carico del titolare del trattamento. Rientrano, invece, tra le disposizioni rilevanti le disposizioni sulle informative e sulla base giuridica così come sui principi e sui diritti spettanti al lavoratore in quanto interessato.
Nocera, Ivan Libero; Ciccia Messina, Antonio
(2021). Privacy e processo del lavoro: il requisito della conformità alla disciplina sulla tutela della riservatezza [journal article - articolo]. In LAVORO, DIRITTI, EUROPA. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/262912
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