Con il presente contributo si intende analizzare il vivace dibattito giurisprudenziale che si è formato in merito ai rapporti tra delitti tributari ex d.lgs. n. 74 del 2000 e le fattispecie codicistiche di truffa, in relazione ai quali si sono affermati contrapposti orientamenti circa la configurabilità o meno del concorso di reati. Spesso i giudici si sono divisi in merito alla repressione penale delle c.d. frodi carosello, le quali, non essendo riconducibili sotto una specifica figura delittuosa, necessitano da tempo di un orientamento nomofilattico. Su tale contrasto giurisprudenziale è stata recentemente fatta chiarezza dalle sezioni unite penali della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 1235 del 19 gennaio 2011, hanno escluso la configurabilità del concorso fra i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000) e di emissione di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000) con quello di truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, 1o comma, n. 1), c.p.). Secondo il Supremo Collegio, anche alla luce della linea di politica criminale a cui il d.lgs. n. 74 del 2000 è ispirato, i delitti tributari costituirebbero fattispecie criminose «speciali» rispetto alla truffa aggravata, andando a formare un «sistema chiuso ed autosufficiente», in grado di reprimere autonomamente ed in maniera efficace le condotte che ledono gli interessi erariali. Tale soluzione, sicuramente condivisibile e da tempo auspicata in dottrina anche per il rispetto del ne bis in idem sostanziale, è tuttavia frutto di un percorso logico-argomentativo contraddittorio e che lascia irrisolte alcune questioni.

Brevi note sull'applicazione del principio di specialità nei rapporti tra «frodi carosello» e reati comuni

MASTELLONE, Pietro
2011-01-01

Abstract

Con il presente contributo si intende analizzare il vivace dibattito giurisprudenziale che si è formato in merito ai rapporti tra delitti tributari ex d.lgs. n. 74 del 2000 e le fattispecie codicistiche di truffa, in relazione ai quali si sono affermati contrapposti orientamenti circa la configurabilità o meno del concorso di reati. Spesso i giudici si sono divisi in merito alla repressione penale delle c.d. frodi carosello, le quali, non essendo riconducibili sotto una specifica figura delittuosa, necessitano da tempo di un orientamento nomofilattico. Su tale contrasto giurisprudenziale è stata recentemente fatta chiarezza dalle sezioni unite penali della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 1235 del 19 gennaio 2011, hanno escluso la configurabilità del concorso fra i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000) e di emissione di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000) con quello di truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, 1o comma, n. 1), c.p.). Secondo il Supremo Collegio, anche alla luce della linea di politica criminale a cui il d.lgs. n. 74 del 2000 è ispirato, i delitti tributari costituirebbero fattispecie criminose «speciali» rispetto alla truffa aggravata, andando a formare un «sistema chiuso ed autosufficiente», in grado di reprimere autonomamente ed in maniera efficace le condotte che ledono gli interessi erariali. Tale soluzione, sicuramente condivisibile e da tempo auspicata in dottrina anche per il rispetto del ne bis in idem sostanziale, è tuttavia frutto di un percorso logico-argomentativo contraddittorio e che lascia irrisolte alcune questioni.
journal article - articolo
2011
Mastellone, Pietro
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