Il saggio esamina lo statuto teorico dei diritti fondamentali con particolare attenzione al profilo fondativo. In che senso alcuni diritti sono da intendere come fondamentali? Quali proprietà distintive definiscono tale status? Il termine “fondamentali” sembrerebbe esprimere il valore intrinseco e non ulteriormente fondabile di ciò che i diritti proteggono; e contemporaneamente il ruolo dei diritti stessi quale base ultimativa e indiscutibile su cui poggiano gli assetti giuridici. Ma in realtà già questi due significati primari, apparentemente incontestabili, sono altamente controversi. Anzitutto si dovrebbe chiarire se e in che senso i diritti possano essere intesi come fondamento degli ordinamenti, e inoltre se sia possibile identificare un fondamento dei diritti stessi: esaminata sotto questo duplice profilo, la questione del fondamento non è priva di rilevanza teorica (§ 1-2). Sul piano giuridico, un elemento che contraddistingue i diritti fondamentali è la loro capacità di qualificare in modo essenziale i sistemi che li recepiscono. Sono fondamentali in senso sostanziale oltre che formale: cioè non solo perché normalmente è costituzionale, sovralegale, il rango delle norme in cui sono incorporati; ma anche perché è speciale l’importanza dei beni che tutelano, e dunque eminente la loro funzione giuridica (§ 3). Merita di essere approfondito, inoltre, lo stretto rapporto che intercorre tra diritti fondamentali e validità giuridica negli ordinamenti liberal-democratici odierni: nel paradigma costituzionale post-legalistico, infatti, i diritti fondamentali hanno un ruolo preciso, identificabile: operano come fonte di legittimazione e come criterio di validità, contribuendo a rispondere al “fabbisogno di legittimazione” del diritto positivo (§ 4). Ma pur essendo, in questo senso, una categoria fondante, i diritti non rappresentano necessariamente un orizzonte assoluto e definitivo: la ragion d’essere profonda della loro previsione e della loro tutela può essere individuata nella dignità umana, categoria-chiave di molte costituzioni europee e convenzioni internazionali dalla metà del Novecento ad oggi (§ 5). La tesi dell’ancoraggio dei diritti alla dignità è assunta qui come presupposto per una lettura non puramente individualistica della logica dei diritti, che li riconduca non ad una libertà soggettiva illimitata, ma ad una comune responsabilità per tutto ciò che è umano (§ 6).
(2007). Il significato dei diritti fondamentali . Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/268851
Il significato dei diritti fondamentali
Zanichelli, Maria
2007-01-01
Abstract
Il saggio esamina lo statuto teorico dei diritti fondamentali con particolare attenzione al profilo fondativo. In che senso alcuni diritti sono da intendere come fondamentali? Quali proprietà distintive definiscono tale status? Il termine “fondamentali” sembrerebbe esprimere il valore intrinseco e non ulteriormente fondabile di ciò che i diritti proteggono; e contemporaneamente il ruolo dei diritti stessi quale base ultimativa e indiscutibile su cui poggiano gli assetti giuridici. Ma in realtà già questi due significati primari, apparentemente incontestabili, sono altamente controversi. Anzitutto si dovrebbe chiarire se e in che senso i diritti possano essere intesi come fondamento degli ordinamenti, e inoltre se sia possibile identificare un fondamento dei diritti stessi: esaminata sotto questo duplice profilo, la questione del fondamento non è priva di rilevanza teorica (§ 1-2). Sul piano giuridico, un elemento che contraddistingue i diritti fondamentali è la loro capacità di qualificare in modo essenziale i sistemi che li recepiscono. Sono fondamentali in senso sostanziale oltre che formale: cioè non solo perché normalmente è costituzionale, sovralegale, il rango delle norme in cui sono incorporati; ma anche perché è speciale l’importanza dei beni che tutelano, e dunque eminente la loro funzione giuridica (§ 3). Merita di essere approfondito, inoltre, lo stretto rapporto che intercorre tra diritti fondamentali e validità giuridica negli ordinamenti liberal-democratici odierni: nel paradigma costituzionale post-legalistico, infatti, i diritti fondamentali hanno un ruolo preciso, identificabile: operano come fonte di legittimazione e come criterio di validità, contribuendo a rispondere al “fabbisogno di legittimazione” del diritto positivo (§ 4). Ma pur essendo, in questo senso, una categoria fondante, i diritti non rappresentano necessariamente un orizzonte assoluto e definitivo: la ragion d’essere profonda della loro previsione e della loro tutela può essere individuata nella dignità umana, categoria-chiave di molte costituzioni europee e convenzioni internazionali dalla metà del Novecento ad oggi (§ 5). La tesi dell’ancoraggio dei diritti alla dignità è assunta qui come presupposto per una lettura non puramente individualistica della logica dei diritti, che li riconduca non ad una libertà soggettiva illimitata, ma ad una comune responsabilità per tutto ciò che è umano (§ 6).File | Dimensione del file | Formato | |
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