Nonostante l’arbitrato si caratterizzi per la possibilità offerta alle parti di scegliere un giudice su misura e, quindi, la personalità più idonea anche sul piano delle conoscenze tecniche a risolvere la specifica controversia, il ricorso al consulente tecnico nel giudizio arbitrale è una scelta assai frequente e, in taluni casi, perfino indispensabile, specialmente dove gli accertamenti da compiere siano particolarmente complessi: il consulente tecnico d’ufficio – in via generale – è un istruttore delegato che fornisce, per la sua specifica competenza, dati ed informazioni tecniche che l’arbitro non sempre può avere. Secondo la dottrina, in linea di principio la possibilità di ricorrere a detto istituto nell’ambito di un procedimento arbitrale si fonda, molto semplicemente, sulla circostanza che non si ravvisano elementi di segno contrario che possano escluderne in radice l’impiego in questo ambito . Prima della riforma attuata nel 2006, peraltro, la collocazione dell’istituto della consulenza tecnica nell’ambito del procedimento ar-bitrale aveva sollevato non poche perplessità, che si assommano a quelle che comunemente già si pongono con riferimento al rito ordina-rio in relazione a tale figura. L'elaborato si propone di effettuare una ricognizione di alcuni aspetti cruciali della materia, con particolare riferimento alla disciplina della consulenza tecnica all’interno della fase probatoria del procedimento arbitrale, verificando i limiti entro i quali l’autonomia delle parti possa modificare il dettato della legge per meglio corrispondere alle esigenze proprie del rito e le situazioni in cui, invece, tale autonomia trovi un limite nelle norme imperative o nei veri e propri principi di ordine pubblico (è il caso ad esempio del rispetto del principio del contraddittorio).

La consulenza tecnica nell'arbitrato

GIORGETTI, Mariacarla
2012-01-01

Abstract

Nonostante l’arbitrato si caratterizzi per la possibilità offerta alle parti di scegliere un giudice su misura e, quindi, la personalità più idonea anche sul piano delle conoscenze tecniche a risolvere la specifica controversia, il ricorso al consulente tecnico nel giudizio arbitrale è una scelta assai frequente e, in taluni casi, perfino indispensabile, specialmente dove gli accertamenti da compiere siano particolarmente complessi: il consulente tecnico d’ufficio – in via generale – è un istruttore delegato che fornisce, per la sua specifica competenza, dati ed informazioni tecniche che l’arbitro non sempre può avere. Secondo la dottrina, in linea di principio la possibilità di ricorrere a detto istituto nell’ambito di un procedimento arbitrale si fonda, molto semplicemente, sulla circostanza che non si ravvisano elementi di segno contrario che possano escluderne in radice l’impiego in questo ambito . Prima della riforma attuata nel 2006, peraltro, la collocazione dell’istituto della consulenza tecnica nell’ambito del procedimento ar-bitrale aveva sollevato non poche perplessità, che si assommano a quelle che comunemente già si pongono con riferimento al rito ordina-rio in relazione a tale figura. L'elaborato si propone di effettuare una ricognizione di alcuni aspetti cruciali della materia, con particolare riferimento alla disciplina della consulenza tecnica all’interno della fase probatoria del procedimento arbitrale, verificando i limiti entro i quali l’autonomia delle parti possa modificare il dettato della legge per meglio corrispondere alle esigenze proprie del rito e le situazioni in cui, invece, tale autonomia trovi un limite nelle norme imperative o nei veri e propri principi di ordine pubblico (è il caso ad esempio del rispetto del principio del contraddittorio).
essay - saggio
2012
Giorgetti, Mariacarla
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