Come dimostrano le recenti decisioni della Suprema Corte la funzione compensativo-perequativa dell’assegno divorzile – consacrata con le Sezioni Unite del 2018 – è ancora oggetto di un costante lavoro ermeneutico. Da un lato, infatti, ha trovato spazio una interpretazione estensiva del criterio della “durata del matrimonio” di cui all’art. 5, comma 6, l. div., sì da consentire al giudice di tenere conto nella decisione sull’assegno di fatti verificatisi durante la convivenza precedente alla celebrazione del matrimonio o dell’unione civile. Dall’altro, sembra non esserci tuttora accordo attorno al rilievo da attribuire ai sacrifici professionali compiuti dal partner “debole” in favore della famiglia, vale a dire se gli stessi rappresentino requisito imprescindibile ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno o se la loro dimostrazione sia idonea ad incidere solo sulla quantificazione dello stesso.
(2024). Funzione compensativo-perequativa dell’assegno divorzile, rilievo della convivenza precedente al vincolo e sacrificio di opportunità professionali del coniuge debole [journal article - articolo]. In ACTUALIDAD JURÍDICA IBEROAMERICANA. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/279256
Funzione compensativo-perequativa dell’assegno divorzile, rilievo della convivenza precedente al vincolo e sacrificio di opportunità professionali del coniuge debole
Cerea, Francesca
2024-01-01
Abstract
Come dimostrano le recenti decisioni della Suprema Corte la funzione compensativo-perequativa dell’assegno divorzile – consacrata con le Sezioni Unite del 2018 – è ancora oggetto di un costante lavoro ermeneutico. Da un lato, infatti, ha trovato spazio una interpretazione estensiva del criterio della “durata del matrimonio” di cui all’art. 5, comma 6, l. div., sì da consentire al giudice di tenere conto nella decisione sull’assegno di fatti verificatisi durante la convivenza precedente alla celebrazione del matrimonio o dell’unione civile. Dall’altro, sembra non esserci tuttora accordo attorno al rilievo da attribuire ai sacrifici professionali compiuti dal partner “debole” in favore della famiglia, vale a dire se gli stessi rappresentino requisito imprescindibile ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno o se la loro dimostrazione sia idonea ad incidere solo sulla quantificazione dello stesso.File | Dimensione del file | Formato | |
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