Parte terza, capitolo 3: La domanda di mediazione Il D.Lgs. n. 28/2010 delinea il contenuto minimo che l’istanza deve avere, prevedendo che essa rechi l’indicazione: dell’organismo adito, delle parti, dell’oggetto e delle ragioni della pretesa. Nonostante il carattere estremamente scarno del precetto legislativo, giova osservare che è, comunque, auspicabile che l’istanza sia redatta in modo completo, di modo che la stessa rechi almeno quei dati essenziali che servono, ad es., per l’avvio della procedura, o che possano servire ad effettuare un raffronto quando occorra individuare la procedura che prevale allorché siano presentate più domande relative alla stessa controversia1 La prassi vuole che, di norma, gli organismi utilizzino un apposito modulo-formulario per la presentazione dell’istanza di mediazione, che guida la parte nella compilazione. È, in ogni caso, possibile presentare la domanda di mediazione anche su carta libera. Le formule riportate e commentate in nota costituiscono una sorta di modello base, che varia in funzione del numero delle parti e della loro ripartizione tra soggetto/i promotore/i e soggetto/i destinatario/i della domanda di mediazione. Parte terza, capitolo 6: Nomina, accettazione e rifiuto del mediatore e sua sostituzione. Il mediatore è nominato dall’organismo secondo i criteri oggettivi ed inderogabili previsti dal regolamento. Egli, prima di dar corso all’incarico, è chiamato a sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal regolamento: così prescrive l’art. 14, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 28/2010. La possibilità di rifiuto da parte del mediatore non è espressamente prevista, tuttavia giova ricordare che il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico da parte dello stesso e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione: così prevede l’art. 7, comma 3, D.M. n. 180/2010. Di qui, nella prassi, lo sviluppo di una serie di formule ulteriori, oltre a quelle più classiche di conferimento incarico ed accettazione con annessa dichiarazione di imparzialità, finalizzate a regolare la casistica in tema di sostituzione del mediatore, commentate in nota.

(2012). Parte terza, capitolo 3: La domanda di mediazione + Parte terza, capitolo 6: Nomina, accettazione e rifiuto del mediatore e sua sostituzione [book chapter - capitolo di libro]. Retrieved from http://hdl.handle.net/10446/28053

Parte terza, capitolo 3: La domanda di mediazione + Parte terza, capitolo 6: Nomina, accettazione e rifiuto del mediatore e sua sostituzione

LOCATELLI, Francesca
2012-01-01

Abstract

Parte terza, capitolo 3: La domanda di mediazione Il D.Lgs. n. 28/2010 delinea il contenuto minimo che l’istanza deve avere, prevedendo che essa rechi l’indicazione: dell’organismo adito, delle parti, dell’oggetto e delle ragioni della pretesa. Nonostante il carattere estremamente scarno del precetto legislativo, giova osservare che è, comunque, auspicabile che l’istanza sia redatta in modo completo, di modo che la stessa rechi almeno quei dati essenziali che servono, ad es., per l’avvio della procedura, o che possano servire ad effettuare un raffronto quando occorra individuare la procedura che prevale allorché siano presentate più domande relative alla stessa controversia1 La prassi vuole che, di norma, gli organismi utilizzino un apposito modulo-formulario per la presentazione dell’istanza di mediazione, che guida la parte nella compilazione. È, in ogni caso, possibile presentare la domanda di mediazione anche su carta libera. Le formule riportate e commentate in nota costituiscono una sorta di modello base, che varia in funzione del numero delle parti e della loro ripartizione tra soggetto/i promotore/i e soggetto/i destinatario/i della domanda di mediazione. Parte terza, capitolo 6: Nomina, accettazione e rifiuto del mediatore e sua sostituzione. Il mediatore è nominato dall’organismo secondo i criteri oggettivi ed inderogabili previsti dal regolamento. Egli, prima di dar corso all’incarico, è chiamato a sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal regolamento: così prescrive l’art. 14, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 28/2010. La possibilità di rifiuto da parte del mediatore non è espressamente prevista, tuttavia giova ricordare che il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico da parte dello stesso e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione: così prevede l’art. 7, comma 3, D.M. n. 180/2010. Di qui, nella prassi, lo sviluppo di una serie di formule ulteriori, oltre a quelle più classiche di conferimento incarico ed accettazione con annessa dichiarazione di imparzialità, finalizzate a regolare la casistica in tema di sostituzione del mediatore, commentate in nota.
book chapter - capitolo di libro
2012
Locatelli, Francesca
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