Il problema della contumacia nell’arbitrato è già noto da tempo sia in dottrina, sia in giurisprudenza, eppure esso non manca di porre significativi interrogativi ancor oggi, considerato che il legislatore non ha colto l’occasione, neppure con la recente riforma apportata dal D.lgs. n. 40 del 2006, per regolamentare expressis verbis tale profilo. Assai sovente, infatti, ricorre l’affermazione – per vero dal sapore un po’ formalistico – che in arbitrato non si può verificare la contumacia per la semplice ragione che non è ivi prevista una vera e propria costituzione in giudizio della parte. Tale enunciato, seppure nel suo nucleo centrale sia condivisibile, non è, però, pienamente soddisfacente, in quanto non consente di rispondere a importanti quesiti che sorgono quando una delle parti non partecipi attivamente al procedimento arbitrale: ad esempio, quali regole applicare e che significato attribuire all’inerzia della parte; quali conseguenze possono prodursi. Il tema posto è di non poco momento, atteso che in ogni procedimento, ivi compreso l’arbitrato, si pone il problema della partecipazione degli interessati all’esito dello stesso, ossia dei destinatari degli effetti dell’atto finale. L’interrogativo di come occorra comportarsi in caso di inerzia della parte in occasione di un arbitrato deve, pertanto, essere analizzato alla luce degli orientamenti sviluppatisi in argomento in passato ed in tempi più recenti, onde compiere alcune necessarie riflessioni e fornire anche qualche indicazione operativa. SOMMARIO: 1. Premessa - 2. L’orientamento tradizionale ed il suo progressivo superamento per risolvere il problema dell’inerzia della parte nell’arbitrato - 3. Il valore del contraddittorio - 4. Riflessioni conclusive e indicazioni operative.
(2013). Contumacia e assenza nell’arbitrato [book chapter - capitolo di libro]. Retrieved from http://hdl.handle.net/10446/28058
Contumacia e assenza nell’arbitrato
LOCATELLI, Francesca
2013-01-01
Abstract
Il problema della contumacia nell’arbitrato è già noto da tempo sia in dottrina, sia in giurisprudenza, eppure esso non manca di porre significativi interrogativi ancor oggi, considerato che il legislatore non ha colto l’occasione, neppure con la recente riforma apportata dal D.lgs. n. 40 del 2006, per regolamentare expressis verbis tale profilo. Assai sovente, infatti, ricorre l’affermazione – per vero dal sapore un po’ formalistico – che in arbitrato non si può verificare la contumacia per la semplice ragione che non è ivi prevista una vera e propria costituzione in giudizio della parte. Tale enunciato, seppure nel suo nucleo centrale sia condivisibile, non è, però, pienamente soddisfacente, in quanto non consente di rispondere a importanti quesiti che sorgono quando una delle parti non partecipi attivamente al procedimento arbitrale: ad esempio, quali regole applicare e che significato attribuire all’inerzia della parte; quali conseguenze possono prodursi. Il tema posto è di non poco momento, atteso che in ogni procedimento, ivi compreso l’arbitrato, si pone il problema della partecipazione degli interessati all’esito dello stesso, ossia dei destinatari degli effetti dell’atto finale. L’interrogativo di come occorra comportarsi in caso di inerzia della parte in occasione di un arbitrato deve, pertanto, essere analizzato alla luce degli orientamenti sviluppatisi in argomento in passato ed in tempi più recenti, onde compiere alcune necessarie riflessioni e fornire anche qualche indicazione operativa. SOMMARIO: 1. Premessa - 2. L’orientamento tradizionale ed il suo progressivo superamento per risolvere il problema dell’inerzia della parte nell’arbitrato - 3. Il valore del contraddittorio - 4. Riflessioni conclusive e indicazioni operative.Pubblicazioni consigliate
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