Dal giudice un mero controllo di legittimità: l'articolo 10 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 disciplina i profili processuali del procedimento avanti il tribunale che conduce, previo raggiungimento dell’accordo, all’omologazione dello stesso, con particolare attenzione al regime della fase prodromica al perfezionamento dell’accordo medesimo. La disposizione in esame si occupa anche di tratteggiare alcuni aspetti generali, quali il rito applicabile e il mezzo con cui è possibile interporre gravame. Temi trattati: 1) Procedimento (Legge 3/2012, articolo 10) 2) Il controllo da parte del giudice 3) La comunicazione ai creditori del decreto e della proposta di accordo 4) La questione degli “atti in frode dei creditori” Contro i provvedimenti lo strumento del reclamo: l’ articolo 10, comma 6, pone un generico rinvio alle disposizioni sul rito camerale, di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto compatibili. È data, così, una generale indicazione quanto al rito applicabile, per il caso in cui si renda necessario risolvere determinati problemi o profili procedurali non espressamente disciplinati. Temi trattati: 1) Procedimento (Legge 3/2012, articolo 10, comma 6) 2) Le caratteristiche del rito camerale 3) Il reclamo contro i provvedimenti del giudice 4) La revocabilità o la modifica in ogni tempo del decreto del giudice 5) Il termine entro cui i decreti acquistano efficacia 6) La possibilità da parte del giudice di assumere informazioni 7) La questione della forma dell’atto introduttivo 8) Le norme non applicabili del rito camerale.
Sovraindebitamento/Il procedimento: Dal giudice un mero controllo di legittimità + Sovraindebitamento/Il procedimento: Contro i provvedimenti lo strumento del reclamo
LOCATELLI, Francesca
2012-01-01
Abstract
Dal giudice un mero controllo di legittimità: l'articolo 10 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 disciplina i profili processuali del procedimento avanti il tribunale che conduce, previo raggiungimento dell’accordo, all’omologazione dello stesso, con particolare attenzione al regime della fase prodromica al perfezionamento dell’accordo medesimo. La disposizione in esame si occupa anche di tratteggiare alcuni aspetti generali, quali il rito applicabile e il mezzo con cui è possibile interporre gravame. Temi trattati: 1) Procedimento (Legge 3/2012, articolo 10) 2) Il controllo da parte del giudice 3) La comunicazione ai creditori del decreto e della proposta di accordo 4) La questione degli “atti in frode dei creditori” Contro i provvedimenti lo strumento del reclamo: l’ articolo 10, comma 6, pone un generico rinvio alle disposizioni sul rito camerale, di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto compatibili. È data, così, una generale indicazione quanto al rito applicabile, per il caso in cui si renda necessario risolvere determinati problemi o profili procedurali non espressamente disciplinati. Temi trattati: 1) Procedimento (Legge 3/2012, articolo 10, comma 6) 2) Le caratteristiche del rito camerale 3) Il reclamo contro i provvedimenti del giudice 4) La revocabilità o la modifica in ogni tempo del decreto del giudice 5) Il termine entro cui i decreti acquistano efficacia 6) La possibilità da parte del giudice di assumere informazioni 7) La questione della forma dell’atto introduttivo 8) Le norme non applicabili del rito camerale.Pubblicazioni consigliate
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