Il volume è un invito a riflettere sul ruolo dello strumento contrattuale nel governo del rischio ambientale, antropico in particolare. Ormai superati i dubbi di ammissibilità dell’assicurazione della responsabilità ambientale, resta invero controverso declinarla. Ne deriva un esercizio di coordinamento tra la forma negoziale e la sostanza ambientale, esasperato dalla conflittualità dei principi sottostanti. Nel dettaglio, sono tre gli snodi problematici affrontati dal testo. Primo, l’alea deducibile. E’ infatti percepibile la tensione tra la selettività causale, necessaria e meritevole, rispetto alla generalità dell’obbligo di tutela ecosistemica, anche precauzionale ed amministrativa. Così, un arretramento alla minaccia imminente di danno compromette la funzione contrattuale, al limite del putativo? Ancora, il contesto pubblicistico di inveramento del costo contravviene al divieto assicurativo delle poste sanzionatorie, con esito di illiceità? Secondo, l’interesse alla stipulazione. Emerge infatti un distacco prospettico tra la ricerca del movente, anteriore e validante, e l’imputazione del polluter pays principle, postuma e fonte di responsabilità. Allora, considerata la fluidità della regola eziologica, chi è il polluter legittimato a contrarre? Poi, l’unitarietà del fatto dannoso esclude una copertura in proprio del condebito solidale oltre la quota virile? Ancora, l’estraneità causale del proprietario incolpevole osta alla titolarità di un interesse assicurativo autonomo? Terzo, l’oggetto indennitario. Occorre infatti conciliarne i requisiti di legittimità con la peculiarità del risarcimento rifuso. Così, è determinabile la rifusione di un interesse ambientale collettivo o dal danno temporalmente incerto? Ancora, è lecita la copertura dell’accentuazione punitiva dell’illecito gravemente colposo? Di nuovo, è possibile l’indennizzo in forma specifica mediante ripristino? E’ una serie di domande che preme per una risposta: incalzata, questa, dal dibattitto euro-unitario, incline a conferire obbligatorietà alla garanzia finanziaria, quale presidio di effettività della responsabilità ambientale.
(2024). Il rischio ambientale e la sua assicurazione . Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/281749 Retrieved from http://dx.doi.org/10.13122/978-88-97413-87-5
Il rischio ambientale e la sua assicurazione
Merli, Paola
2024-01-01
Abstract
Il volume è un invito a riflettere sul ruolo dello strumento contrattuale nel governo del rischio ambientale, antropico in particolare. Ormai superati i dubbi di ammissibilità dell’assicurazione della responsabilità ambientale, resta invero controverso declinarla. Ne deriva un esercizio di coordinamento tra la forma negoziale e la sostanza ambientale, esasperato dalla conflittualità dei principi sottostanti. Nel dettaglio, sono tre gli snodi problematici affrontati dal testo. Primo, l’alea deducibile. E’ infatti percepibile la tensione tra la selettività causale, necessaria e meritevole, rispetto alla generalità dell’obbligo di tutela ecosistemica, anche precauzionale ed amministrativa. Così, un arretramento alla minaccia imminente di danno compromette la funzione contrattuale, al limite del putativo? Ancora, il contesto pubblicistico di inveramento del costo contravviene al divieto assicurativo delle poste sanzionatorie, con esito di illiceità? Secondo, l’interesse alla stipulazione. Emerge infatti un distacco prospettico tra la ricerca del movente, anteriore e validante, e l’imputazione del polluter pays principle, postuma e fonte di responsabilità. Allora, considerata la fluidità della regola eziologica, chi è il polluter legittimato a contrarre? Poi, l’unitarietà del fatto dannoso esclude una copertura in proprio del condebito solidale oltre la quota virile? Ancora, l’estraneità causale del proprietario incolpevole osta alla titolarità di un interesse assicurativo autonomo? Terzo, l’oggetto indennitario. Occorre infatti conciliarne i requisiti di legittimità con la peculiarità del risarcimento rifuso. Così, è determinabile la rifusione di un interesse ambientale collettivo o dal danno temporalmente incerto? Ancora, è lecita la copertura dell’accentuazione punitiva dell’illecito gravemente colposo? Di nuovo, è possibile l’indennizzo in forma specifica mediante ripristino? E’ una serie di domande che preme per una risposta: incalzata, questa, dal dibattitto euro-unitario, incline a conferire obbligatorietà alla garanzia finanziaria, quale presidio di effettività della responsabilità ambientale.File | Dimensione del file | Formato | |
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