La Corte di Cassazione, con tre pronunce identiche, consolida un orientamento espresso sin dal 2003 e ribadito in precedenti del 2019 e 2020 circa l’assoggettamento ad imposta di registro degli atti costitutivi di diritti di servitù su terreni agricoli, ritenendo che agli stessi si applichi l’aliquota del 9 in luogo di quella del 15%, in ragione di una interpretazione letterale, storica, sistematica e teleologica della disciplina contenuta nell’art. 1 della Tariffa Parte 1, TUR. Il ragionamento posto alla base di tali pronunce è stato adottato anche nell’unico precedente riguardante la costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli ma l’Amministrazione finanziaria sostiene, ancora, una tesi di segno opposto. Le pronunce in esame offrono, pertanto, l’occasione per tornare a riflettere anche sulla disciplina applicabile, ai fini dell’imposta di registro, agli atti costitutivi di diritti di superficie su terreni agricoli.
(2024). La registrazione del diritto di servitù su terreni agricoli alla luce delle sentenze gemelle della Corte di Cassazione del 2 settembre 2024 e riflessioni sul diritto di superficie [journal article - articolo]. In RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/289365
La registrazione del diritto di servitù su terreni agricoli alla luce delle sentenze gemelle della Corte di Cassazione del 2 settembre 2024 e riflessioni sul diritto di superficie
Scalia, Roberto
2024-11-28
Abstract
La Corte di Cassazione, con tre pronunce identiche, consolida un orientamento espresso sin dal 2003 e ribadito in precedenti del 2019 e 2020 circa l’assoggettamento ad imposta di registro degli atti costitutivi di diritti di servitù su terreni agricoli, ritenendo che agli stessi si applichi l’aliquota del 9 in luogo di quella del 15%, in ragione di una interpretazione letterale, storica, sistematica e teleologica della disciplina contenuta nell’art. 1 della Tariffa Parte 1, TUR. Il ragionamento posto alla base di tali pronunce è stato adottato anche nell’unico precedente riguardante la costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli ma l’Amministrazione finanziaria sostiene, ancora, una tesi di segno opposto. Le pronunce in esame offrono, pertanto, l’occasione per tornare a riflettere anche sulla disciplina applicabile, ai fini dell’imposta di registro, agli atti costitutivi di diritti di superficie su terreni agricoli.File | Dimensione del file | Formato | |
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