Nei reati contro l’incolumità pubblica spicca la centralità della categoria del pericolo (comune), usata qui dal legislatore per assicurare una tutela anticipata (rispetto all’evento materiale di danno) di fronte a condotte suscettibili di realizzare aggressioni diffuse, ossia dalla potenzialità lesiva non controllata né contenuta, a un insieme indeterminato di titolari dei beni protetti (vita e salute, qui qualificate, giustappunto, quali pubbliche). Le valutazioni critiche che si agitano nella dottrina e nella giurisprudenza penalistica attorno a questa categoria segnano un passaggio ineludibile della ricostruzione dei reati contro l’incolumità pubblica, ma parimenti scuotono il processo, nel suo impianto teorico come nelle sue implicazioni pratiche, sol che ci si riferisca alla “traduzione” processuale del concetto giuridico di pericolo. Esso, da elemento costitutivo della fattispecie presupposta dalla norma incriminatrice, deve accedere alla sua definizione “ontologica” per poter entrare lì dove di ciò che esiste ne deve essere provata l’esistenza, ossia nel processo.
(2024). La prova nei reati di pericolo . Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/293687
La prova nei reati di pericolo
Morelli, Francesco
2024-01-01
Abstract
Nei reati contro l’incolumità pubblica spicca la centralità della categoria del pericolo (comune), usata qui dal legislatore per assicurare una tutela anticipata (rispetto all’evento materiale di danno) di fronte a condotte suscettibili di realizzare aggressioni diffuse, ossia dalla potenzialità lesiva non controllata né contenuta, a un insieme indeterminato di titolari dei beni protetti (vita e salute, qui qualificate, giustappunto, quali pubbliche). Le valutazioni critiche che si agitano nella dottrina e nella giurisprudenza penalistica attorno a questa categoria segnano un passaggio ineludibile della ricostruzione dei reati contro l’incolumità pubblica, ma parimenti scuotono il processo, nel suo impianto teorico come nelle sue implicazioni pratiche, sol che ci si riferisca alla “traduzione” processuale del concetto giuridico di pericolo. Esso, da elemento costitutivo della fattispecie presupposta dalla norma incriminatrice, deve accedere alla sua definizione “ontologica” per poter entrare lì dove di ciò che esiste ne deve essere provata l’esistenza, ossia nel processo.File | Dimensione del file | Formato | |
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