L’art. 673 c.p.p. prevede il potere del giudice dell’esecuzione di revocare il provvedimento di condanna a seguito dell’abolizione della norma incriminatrice sulla base della quale essa fu pronunciata e costituisce, per questa ragione, una norma dal contenuto costituzionalmente vincolato. È un corollario della legalità penale, qui, ad essere rilevante e, segnatamente, il principio della retroattività favorevole della norma penale, complemento naturale della prescrizione, esplicitamente costituzionalizzata, secondo cui «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso» (art. 25, comma 2, Cost., che stabilisce regola della irretroattività sfavorevole della norma penale).
(2024). L'abolitio criminis . Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/293705
L'abolitio criminis
Morelli, Francesco
2024-01-01
Abstract
L’art. 673 c.p.p. prevede il potere del giudice dell’esecuzione di revocare il provvedimento di condanna a seguito dell’abolizione della norma incriminatrice sulla base della quale essa fu pronunciata e costituisce, per questa ragione, una norma dal contenuto costituzionalmente vincolato. È un corollario della legalità penale, qui, ad essere rilevante e, segnatamente, il principio della retroattività favorevole della norma penale, complemento naturale della prescrizione, esplicitamente costituzionalizzata, secondo cui «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso» (art. 25, comma 2, Cost., che stabilisce regola della irretroattività sfavorevole della norma penale).File | Dimensione del file | Formato | |
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