Constitutional Court ruling no. 10/2024, as applied by the jurisprudence of the Court of Cassation and the surveillance judiciary, has not only led to the recognition of a “right to affection” but has also established an obligation to provide a specific and detailed activity, which has been imposed on the prison Administration. Due to the continuing inertia of the legislator, detention facilities are now required (or rather, ordered) to fulfil requests for “intimate visits” within strict deadlines, without any consideration of their organizational circumstances. While the recognition of this right has been welcomed by scholars focusing on prison conditions, it must be noted that the solution adopted by case law disrupts the public planning of services and financial resources, infringing upon the principle of administrative discretion and public programming. However, the planning framework remains the only tool able of ensuring a balanced provision of all components of the prison treatment and rehabilitation, in conditions of genuine equality and fairness among beneficiaries.

La sentenza n. 10/2024 della Corte costituzionale, così come è stata applicata dalla giurisprudenza della Cassazione e della magistratura di sorveglianza, ha comportato non solo l’emersione di un “diritto all’affettività”, ma anche l’affermazione di un obbligo di prestazione (specifica e dettagliata) della cui erogazione è stata onerata l’Amministrazione penitenziaria. Di fronte alla perdurante inerzia del legislatore, alle varie strutture detentive viene, così, imposto (meglio, ordinato) di esaudire le richieste di «colloqui intimi» entro termini perentori, senza alcuna considerazione della situazione organizzativa. Se il riconoscimento di tale diritto è stato salutato con soddisfazione dalla dottrina che si occupa della condizione carceraria, non può non rilevarsi che la soluzione applicativa cui è arrivata la giurisprudenza di merito stravolge la programmazione pubblica dei servizi e delle risorse finanziarie, ledendo la riserva di amministrazione e il principio di programmazione pubblica. Lo strumento programmatorio, tuttavia, è l’unico che è in grado di garantire una ponderata soddisfazione nell’erogazione di tutte le componenti del trattamento penitenziario e rieducativo, in condizioni di effettiva eguaglianza e parità tra i fruitori.

(2025). La riserva di programmazione pubblica dei servizi e delle risorse finanziarie: alcune considerazioni emergenti dall’affermazione del c.d. diritto all’affettività dei detenuti [journal article - articolo]. In QUESTE ISTITUZIONI. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/299965

La riserva di programmazione pubblica dei servizi e delle risorse finanziarie: alcune considerazioni emergenti dall’affermazione del c.d. diritto all’affettività dei detenuti

Comi, Emanuele
2025-01-01

Abstract

Constitutional Court ruling no. 10/2024, as applied by the jurisprudence of the Court of Cassation and the surveillance judiciary, has not only led to the recognition of a “right to affection” but has also established an obligation to provide a specific and detailed activity, which has been imposed on the prison Administration. Due to the continuing inertia of the legislator, detention facilities are now required (or rather, ordered) to fulfil requests for “intimate visits” within strict deadlines, without any consideration of their organizational circumstances. While the recognition of this right has been welcomed by scholars focusing on prison conditions, it must be noted that the solution adopted by case law disrupts the public planning of services and financial resources, infringing upon the principle of administrative discretion and public programming. However, the planning framework remains the only tool able of ensuring a balanced provision of all components of the prison treatment and rehabilitation, in conditions of genuine equality and fairness among beneficiaries.
articolo
2025
La sentenza n. 10/2024 della Corte costituzionale, così come è stata applicata dalla giurisprudenza della Cassazione e della magistratura di sorveglianza, ha comportato non solo l’emersione di un “diritto all’affettività”, ma anche l’affermazione di un obbligo di prestazione (specifica e dettagliata) della cui erogazione è stata onerata l’Amministrazione penitenziaria. Di fronte alla perdurante inerzia del legislatore, alle varie strutture detentive viene, così, imposto (meglio, ordinato) di esaudire le richieste di «colloqui intimi» entro termini perentori, senza alcuna considerazione della situazione organizzativa. Se il riconoscimento di tale diritto è stato salutato con soddisfazione dalla dottrina che si occupa della condizione carceraria, non può non rilevarsi che la soluzione applicativa cui è arrivata la giurisprudenza di merito stravolge la programmazione pubblica dei servizi e delle risorse finanziarie, ledendo la riserva di amministrazione e il principio di programmazione pubblica. Lo strumento programmatorio, tuttavia, è l’unico che è in grado di garantire una ponderata soddisfazione nell’erogazione di tutte le componenti del trattamento penitenziario e rieducativo, in condizioni di effettiva eguaglianza e parità tra i fruitori.
Comi, Emanuele
(2025). La riserva di programmazione pubblica dei servizi e delle risorse finanziarie: alcune considerazioni emergenti dall’affermazione del c.d. diritto all’affettività dei detenuti [journal article - articolo]. In QUESTE ISTITUZIONI. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/299965
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