Il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con l. 7 agosto 2012, n. 134, all’art. 33 si occupa di operare una profonda revisione della legge fallimentare allo scopo di implementare la gamma degli strumenti alternativi al fallimento quali il concordato e gli accordi di ristrutturazione: ciò al fine di favorire una risoluzione della crisi dell’impresa che passi quanto più possibile attraverso soluzioni negoziali e volte al perseguimento della c.d. continuità aziendale, ossia la conservazione e la prosecuzione dell’attività d’impresa ogni volta che ciò sia possibile, a salvaguardia dei creditori e dell’impresa stessa. In tale prospettiva si collocano e devono essere lette le modifiche apportate all’art. 67 l. fall. in tema di azione revocatoria fallimentare. Detta disposizione, in particolare, è stata destinataria di tre modifiche che possono sinteticamente essere così riassunte: -) è stata prevista, alla lett. c) del co. 3, la non revocabilità degli atti di acquisto e dei contratti preliminari trascritti degli immobili ad uso non abitativo e destinati a sede principale dell’attività dell’acquirente; -) è stata integralmente sostituita la lettera d) del co. 3, ottenendo così un ampliamento del novero delle esenzioni dall’azione revocatoria fallimentare ed una migliore precisazione del ruolo del professionista attestatore; -) è stata integrata la lettera e) del co. 3, con la previsione dell’estensione della non revocabilità agli atti, ai pagamenti ed alle garanzie legalmente poste in essere dopo il ricorso ex art. 161 l. fall. Tutte le predette novità normative sono legate dall’unico comune denominatore di favorire, quanto più possibile, la prosecuzione dell’attività d’impresa circoscrivendo, ancor più di quanto non sia già avvenuto nel recente passato, le ipotesi in cui è possibile esperire l’azione revocatoria fallimentare.
Novità in tema di azione revocatoria fallimentare per favorire la continuità aziendale, nonché introduzione, bibliografia ed indice del volume
LOCATELLI, Francesca
2013-01-01
Abstract
Il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con l. 7 agosto 2012, n. 134, all’art. 33 si occupa di operare una profonda revisione della legge fallimentare allo scopo di implementare la gamma degli strumenti alternativi al fallimento quali il concordato e gli accordi di ristrutturazione: ciò al fine di favorire una risoluzione della crisi dell’impresa che passi quanto più possibile attraverso soluzioni negoziali e volte al perseguimento della c.d. continuità aziendale, ossia la conservazione e la prosecuzione dell’attività d’impresa ogni volta che ciò sia possibile, a salvaguardia dei creditori e dell’impresa stessa. In tale prospettiva si collocano e devono essere lette le modifiche apportate all’art. 67 l. fall. in tema di azione revocatoria fallimentare. Detta disposizione, in particolare, è stata destinataria di tre modifiche che possono sinteticamente essere così riassunte: -) è stata prevista, alla lett. c) del co. 3, la non revocabilità degli atti di acquisto e dei contratti preliminari trascritti degli immobili ad uso non abitativo e destinati a sede principale dell’attività dell’acquirente; -) è stata integralmente sostituita la lettera d) del co. 3, ottenendo così un ampliamento del novero delle esenzioni dall’azione revocatoria fallimentare ed una migliore precisazione del ruolo del professionista attestatore; -) è stata integrata la lettera e) del co. 3, con la previsione dell’estensione della non revocabilità agli atti, ai pagamenti ed alle garanzie legalmente poste in essere dopo il ricorso ex art. 161 l. fall. Tutte le predette novità normative sono legate dall’unico comune denominatore di favorire, quanto più possibile, la prosecuzione dell’attività d’impresa circoscrivendo, ancor più di quanto non sia già avvenuto nel recente passato, le ipotesi in cui è possibile esperire l’azione revocatoria fallimentare.Pubblicazioni consigliate
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