Il saggio si sofferma sulla fattispecie del lavoro agile e, in particolare, sull’elemento dell’autonomia contrattuale delle parti. Da un’analisi delle caratteristiche dello smart working, che si distingue per la flessibile articolazione del tempo e del luogo di lavoro, come ideato e descritto dagli accordi collettivi aziendali, l’A. riflette, in forma critica, sulla fattispecie legale del lavoro agile come delineato dall’art. 18, comma 1, della legge n. 81/2017. Da un confronto tra la fattispecie dello smart working, posta dall’autonomia contrattuale delle parti e senza specifici vincoli di legge, e la fattispecie del lavoro agile, prevista dalla legge in via inderogabile, emerge come l’elemento fondamentale per la stipula di un accordo di lavoro agile sia proprio l’accordo individuale delle parti. Ciò, come ricostruito nel saggio, limita la possibilità di realizzazione del lavoro agile all’interno del rapporto di lavoro al di là della volontà individuale del lavoratore ed esclude, pertanto, la sua realizzazione per mezzo del potere direttivo del datore. Ne emerge un istituto che si affianca al contratto di lavoro in essere tra le parti e che disciplina la parte della prestazione lavorativa che si svolge al di fuori dei locali aziendali.
(2019). Fattispecie della prestazione agile e limite dell’autonomia individuale [journal article - articolo]. In RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/307292
Fattispecie della prestazione agile e limite dell’autonomia individuale
Verzaro, Matteo
2019-01-01
Abstract
Il saggio si sofferma sulla fattispecie del lavoro agile e, in particolare, sull’elemento dell’autonomia contrattuale delle parti. Da un’analisi delle caratteristiche dello smart working, che si distingue per la flessibile articolazione del tempo e del luogo di lavoro, come ideato e descritto dagli accordi collettivi aziendali, l’A. riflette, in forma critica, sulla fattispecie legale del lavoro agile come delineato dall’art. 18, comma 1, della legge n. 81/2017. Da un confronto tra la fattispecie dello smart working, posta dall’autonomia contrattuale delle parti e senza specifici vincoli di legge, e la fattispecie del lavoro agile, prevista dalla legge in via inderogabile, emerge come l’elemento fondamentale per la stipula di un accordo di lavoro agile sia proprio l’accordo individuale delle parti. Ciò, come ricostruito nel saggio, limita la possibilità di realizzazione del lavoro agile all’interno del rapporto di lavoro al di là della volontà individuale del lavoratore ed esclude, pertanto, la sua realizzazione per mezzo del potere direttivo del datore. Ne emerge un istituto che si affianca al contratto di lavoro in essere tra le parti e che disciplina la parte della prestazione lavorativa che si svolge al di fuori dei locali aziendali.| File | Dimensione del file | Formato | |
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