Con la sentenza 23 aprile 2018, n. 86, la Consulta ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, con riferimento all’art. 3, comma 1, Cost., nella parte in cui attribuisce natura risarcitoria, anziché retributiva, alle somme di danaro che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere in relazione al periodo intercorrente dalla pronuncia di annullamento del licenziamento e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro provvisoriamente esecutiva fino all’effettiva ripresa dell’attività lavorativa o fino alla pronuncia di riforma della prima
(2019). La ripetizione dell’indennità risarcitoria in caso di riforma dell’illegittimità del licenziamento . Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/307352
La ripetizione dell’indennità risarcitoria in caso di riforma dell’illegittimità del licenziamento
Verzaro, Matteo
2019-01-01
Abstract
Con la sentenza 23 aprile 2018, n. 86, la Consulta ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, con riferimento all’art. 3, comma 1, Cost., nella parte in cui attribuisce natura risarcitoria, anziché retributiva, alle somme di danaro che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere in relazione al periodo intercorrente dalla pronuncia di annullamento del licenziamento e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro provvisoriamente esecutiva fino all’effettiva ripresa dell’attività lavorativa o fino alla pronuncia di riforma della prima| File | Dimensione del file | Formato | |
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