The article discusses the proposed introduction of the crime of femicide (Senate Bill n. 1433) from the perspective of the gender “surplus” present in male violence against women, questioning whether this surplus could become a significant legal category. After reconstructing the gender surplus as a legal category of constitutional law, within the framework of the fundamental principle of gender anti-subordination, the paper reflects on femicide as an autonomous criminal entity, recalling the experiences in comparative law, the literature, and the issues in the political debate surrounding the implementation of the Istanbul Convention. Having illustrated the reactions to the government’s bill, both critical and favorable, and having examined the legislative and regulatory context in which the bill should be inserted, the Author observes that the many doubts and reservations about the possibility of convincingly translating the gender excess of violence through the provision of the crime of femicide have not yet been dispelled. At the same time, it seems that the need to review and deconstruct the traditional legal categories, is being lost: despite the need to unmask any false universality and to carry out a reconstruction on new foundations. While expressing a preference for an integrated perspective in the commitment against gender violence, which reduces the punitive component, the conclusions do not exclude the need for a rewriting of the rules that acts directly on the ground of criminal law, reasoning on the need for a semantic signal of the necessity to deconstruct, and then differently reconstruct, the legal framework in this specific field.

L’articolo discute la proposta di introduzione di un reato di femminicidio (ddl 1433 Senato) nella prospettiva dell’eccedenza di genere della violenza maschile contro le donne, interrogandosi sulla possibilità che possa diventare una categoria giuridica significativa e cosa questo significhi, cioè in quali contesti agisca, a quali condizioni e in quali forme specifiche. Premessa la ricostruzione dell’eccedenza di genere come categoria giuridica del diritto costituzionale, nel quadro del principio fondamentale antisubordinazione di genere, si riflette sul femminicidio come autonoma figura di reato, richiamando le esperienze di diritto comparato, le riflessioni della dottrina su di esse e le posizioni emerse nel dibattito politico intorno all’attuazione della Convenzione di Istanbul. Dopo avere presentato le reazioni, sia critiche, sia favorevoli, alla proposta di legge governativa ed avere rilevato criticamente le condizioni del contesto normativo e ordinamentale in cui il disegno di legge si inserisce, l’A. osserva come la discussione non abbia sin qui dissipato i molti dubbi e le sostanziali riserve sulla possibilità di tradurre convincentemente l’eccedenza di genere della violenza attraverso la previsione di un reato di femminicidio. Al contempo, sembra smarrirsi anche la necessità fondamentale di una adeguata revisione delle categorie giuridiche della tradizione, che vanno decostruite smascherando la loro falsa universalità per essere ricostruite su nuove basi. Pur esprimendo la preferenza per una prospettiva integrata nel contrasto alla violenza di genere, che ne ridimensioni la componente punitiva, le conclusioni non escludono la necessità di una riscrittura delle norme che agisca direttamente sul terreno del diritto penale, argomentando la necessità di un segnale semantico della necessità di decostruire, e poi diversamente ricostruire, l’universale giuridico anche in questo ambito specifico.

(2025). Reato di femminicidio ed eccedenza di genere della violenza = Crime of feminicide and gender “surplus” of violence [journal article - articolo]. In OSSERVATORIO COSTITUZIONALE. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/307426

Reato di femminicidio ed eccedenza di genere della violenza = Crime of feminicide and gender “surplus” of violence

Pezzini, Barbara
2025-01-01

Abstract

The article discusses the proposed introduction of the crime of femicide (Senate Bill n. 1433) from the perspective of the gender “surplus” present in male violence against women, questioning whether this surplus could become a significant legal category. After reconstructing the gender surplus as a legal category of constitutional law, within the framework of the fundamental principle of gender anti-subordination, the paper reflects on femicide as an autonomous criminal entity, recalling the experiences in comparative law, the literature, and the issues in the political debate surrounding the implementation of the Istanbul Convention. Having illustrated the reactions to the government’s bill, both critical and favorable, and having examined the legislative and regulatory context in which the bill should be inserted, the Author observes that the many doubts and reservations about the possibility of convincingly translating the gender excess of violence through the provision of the crime of femicide have not yet been dispelled. At the same time, it seems that the need to review and deconstruct the traditional legal categories, is being lost: despite the need to unmask any false universality and to carry out a reconstruction on new foundations. While expressing a preference for an integrated perspective in the commitment against gender violence, which reduces the punitive component, the conclusions do not exclude the need for a rewriting of the rules that acts directly on the ground of criminal law, reasoning on the need for a semantic signal of the necessity to deconstruct, and then differently reconstruct, the legal framework in this specific field.
articolo
2025
L’articolo discute la proposta di introduzione di un reato di femminicidio (ddl 1433 Senato) nella prospettiva dell’eccedenza di genere della violenza maschile contro le donne, interrogandosi sulla possibilità che possa diventare una categoria giuridica significativa e cosa questo significhi, cioè in quali contesti agisca, a quali condizioni e in quali forme specifiche. Premessa la ricostruzione dell’eccedenza di genere come categoria giuridica del diritto costituzionale, nel quadro del principio fondamentale antisubordinazione di genere, si riflette sul femminicidio come autonoma figura di reato, richiamando le esperienze di diritto comparato, le riflessioni della dottrina su di esse e le posizioni emerse nel dibattito politico intorno all’attuazione della Convenzione di Istanbul. Dopo avere presentato le reazioni, sia critiche, sia favorevoli, alla proposta di legge governativa ed avere rilevato criticamente le condizioni del contesto normativo e ordinamentale in cui il disegno di legge si inserisce, l’A. osserva come la discussione non abbia sin qui dissipato i molti dubbi e le sostanziali riserve sulla possibilità di tradurre convincentemente l’eccedenza di genere della violenza attraverso la previsione di un reato di femminicidio. Al contempo, sembra smarrirsi anche la necessità fondamentale di una adeguata revisione delle categorie giuridiche della tradizione, che vanno decostruite smascherando la loro falsa universalità per essere ricostruite su nuove basi. Pur esprimendo la preferenza per una prospettiva integrata nel contrasto alla violenza di genere, che ne ridimensioni la componente punitiva, le conclusioni non escludono la necessità di una riscrittura delle norme che agisca direttamente sul terreno del diritto penale, argomentando la necessità di un segnale semantico della necessità di decostruire, e poi diversamente ricostruire, l’universale giuridico anche in questo ambito specifico.
Pezzini, Barbara
(2025). Reato di femminicidio ed eccedenza di genere della violenza = Crime of feminicide and gender “surplus” of violence [journal article - articolo]. In OSSERVATORIO COSTITUZIONALE. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/307426
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