Il lavoro, a margine di Cass., 6 dicembre 2011, n. 26205, e di Cass., 23 agosto 2011, n. 17528, ricostruisce i due regimi di responsabilità extracontrattuale vigenti nel nostro ordinamento per i danni cagionati da animali: i) responsabilità oggettiva del proprietario, ai sensi dell’art. 2052 c.c., nel caso di animali di proprietà di privati o della pubblica amministrazione; ii) responsabilità per colpa degli enti pubblici competenti, ai sensi dell’art. 2043 c.c., nelle ipotesi di fauna selvatica e di cani randagi. Con riferimento agli animali selvatici sono analizzate le tipologie di doveri istituzionali gravanti sulle amministrazioni competenti (regioni, province, enti parco, enti proprietari o concessionari delle strade), il cui inadempimento può essere fonte di responsabilità per danni. Per quanto riguarda i cani randagi viene affrontato il problema dell’individuazione dell’ente pubblico (comune o azienda sanitaria locale) tenuto a risarcire i danni in caso di insufficiente od omesso svolgimento dei compiti previsti dalla legge sulla prevenzione del randagismo (14.8.1991, n. 281) e dalle normative regionali di attuazione. Infine, si esamina il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nelle controversie aventi ad oggetto le indennità riconosciute dalla legislazione speciale per il ristoro dei pregiudizi causati da animali selvatici.

Danni cagionati da animali: responsabilità del proprietario anche in aree non aperte al pubblico, doveri istituzionali dell’Amministrazione in relazione alla fauna selvatica e ai cani randagi vaganti sul territorio

FELLETI, Liliana
2012-01-01

Abstract

Il lavoro, a margine di Cass., 6 dicembre 2011, n. 26205, e di Cass., 23 agosto 2011, n. 17528, ricostruisce i due regimi di responsabilità extracontrattuale vigenti nel nostro ordinamento per i danni cagionati da animali: i) responsabilità oggettiva del proprietario, ai sensi dell’art. 2052 c.c., nel caso di animali di proprietà di privati o della pubblica amministrazione; ii) responsabilità per colpa degli enti pubblici competenti, ai sensi dell’art. 2043 c.c., nelle ipotesi di fauna selvatica e di cani randagi. Con riferimento agli animali selvatici sono analizzate le tipologie di doveri istituzionali gravanti sulle amministrazioni competenti (regioni, province, enti parco, enti proprietari o concessionari delle strade), il cui inadempimento può essere fonte di responsabilità per danni. Per quanto riguarda i cani randagi viene affrontato il problema dell’individuazione dell’ente pubblico (comune o azienda sanitaria locale) tenuto a risarcire i danni in caso di insufficiente od omesso svolgimento dei compiti previsti dalla legge sulla prevenzione del randagismo (14.8.1991, n. 281) e dalle normative regionali di attuazione. Infine, si esamina il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nelle controversie aventi ad oggetto le indennità riconosciute dalla legislazione speciale per il ristoro dei pregiudizi causati da animali selvatici.
journal article - articolo
2012
Felleti, Liliana
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