Il contributo, muovendo dal commento ad una sentenza del Consiglio di Stato intervenuta sull'attività edilizia nel Comune di Milano, ha cercato di ricostruire la linea di demarcazione tra i concetti di “ristrutturazione ricostruttiva”, ovvero di demolizione con ricostruzione (c.d. “demoricostruzione”), da un lato, e di “nuova costruzione”, dall’altro lato. La distinzione tra le figure predette risulta decisiva in ordine ad un aspetto fondamentale, ossia l’individuazione del titolo legittimante a svolgere la rispettiva attività edilizia tra Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e permesso di costruire, con i conseguenti risvolti penali relativi al reato di abuso edilizio ove si ricorra alla prima nel caso in cui, però, sia necessario il secondo. Nel corso della trattazione si è evidenziato come a fronte di un dato normativo che nel corso del tempo ha progressivamente ampliato la nozione di "ristrutturazione", la giurisprudenza penale ed amministrativa risultano ancora rigorose nel delimitare, invece, la predetta categoria rispetto a quella di "nuova costruzione". In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha introdotto dei nuovi limiti alla categoria della "ristrutturazione" consistenti nel nesso di continuità con l'edificio preesistente nonchè nella neutralità volumetrica e morfologica dell'intervento edilizio.
(2026). La demolizione con ricostruzione nell'ambito della fattispecie della "ristrutturazione" edilizia tra esigenze di rigenerazione e riqualificazione urbana e nuovi limiti rispetto alla categoria della "nuova costruzione" [journal article - articolo]. In GIUSTIZIA INSIEME. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/316965
La demolizione con ricostruzione nell'ambito della fattispecie della "ristrutturazione" edilizia tra esigenze di rigenerazione e riqualificazione urbana e nuovi limiti rispetto alla categoria della "nuova costruzione"
Monzani, Saul
2026-01-22
Abstract
Il contributo, muovendo dal commento ad una sentenza del Consiglio di Stato intervenuta sull'attività edilizia nel Comune di Milano, ha cercato di ricostruire la linea di demarcazione tra i concetti di “ristrutturazione ricostruttiva”, ovvero di demolizione con ricostruzione (c.d. “demoricostruzione”), da un lato, e di “nuova costruzione”, dall’altro lato. La distinzione tra le figure predette risulta decisiva in ordine ad un aspetto fondamentale, ossia l’individuazione del titolo legittimante a svolgere la rispettiva attività edilizia tra Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e permesso di costruire, con i conseguenti risvolti penali relativi al reato di abuso edilizio ove si ricorra alla prima nel caso in cui, però, sia necessario il secondo. Nel corso della trattazione si è evidenziato come a fronte di un dato normativo che nel corso del tempo ha progressivamente ampliato la nozione di "ristrutturazione", la giurisprudenza penale ed amministrativa risultano ancora rigorose nel delimitare, invece, la predetta categoria rispetto a quella di "nuova costruzione". In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha introdotto dei nuovi limiti alla categoria della "ristrutturazione" consistenti nel nesso di continuità con l'edificio preesistente nonchè nella neutralità volumetrica e morfologica dell'intervento edilizio.| File | Dimensione del file | Formato | |
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