The document analyzes Italy’s proposed bill S 1433, which introduces the crime of femminicidio (feminicide) as a new autonomous offense under Article 577-bis of the Italian Penal Code. This provision punishes with life imprisonment the killing of a woman when motivated by gender-based hatred or an intent to suppress her rights or freedoms. The proposal sparked polarized reactions: supporters highlight the symbolic power of naming gendered violence and aligning legal language with social reality, while critics question the legal clarity, constitutionality, and necessity of a new crime for behavior already punishable under aggravated homicide. Concerns include potential populist misuse, lack of deterrent effect, and insufficient focus on prevention. The proposal is seen as politically driven and legally fragile, raising broader issues about the role of criminal law in addressing structural violence and the balance between punitive responses and broader social change. The debate urges a cautious, informed legislative process involving both legal experts and civil society stakeholders.

Il documento esamina criticamente il disegno di legge recentemente presentato (ddl S 1433-XIX legislatura) che introduce nel codice penale il reato autonomo di femminicidio (art. 577-bis c.p.). Tale reato punisce con l’ergastolo l’uccisione di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità. Già dall’annuncio della proposta normativa, il dibattito dottrinale ha visto una contrapposizione tra chi ha voluto sottolineare il valore simbolico e culturale del nominare esplicitamente questa forma di violenza strutturale e chi ha invece rilevato le critiche per numerosi aspetti dubbi, tra cui l’indeterminatezza della fattispecie e il rischio di derive populiste, tali da porsi in tensione rispetto all’assetto costituzionale. Auspicando un dibattito vieppiù approfondito, che coinvolga esperti e società civile, non possono celarsi gli interrogativi che la nuova proposta solleva, nella necessità che all’azione repressiva si affianchino interventi educativi e culturali.

(2025). Avanti adagio. Quasi indietro. Il “nuovo” reato di femminicidio e i futuri scenari [journal article - articolo]. In QUESTE ISTITUZIONI. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/319110

Avanti adagio. Quasi indietro. Il “nuovo” reato di femminicidio e i futuri scenari

Lorenzetti, Anna
2025-01-01

Abstract

The document analyzes Italy’s proposed bill S 1433, which introduces the crime of femminicidio (feminicide) as a new autonomous offense under Article 577-bis of the Italian Penal Code. This provision punishes with life imprisonment the killing of a woman when motivated by gender-based hatred or an intent to suppress her rights or freedoms. The proposal sparked polarized reactions: supporters highlight the symbolic power of naming gendered violence and aligning legal language with social reality, while critics question the legal clarity, constitutionality, and necessity of a new crime for behavior already punishable under aggravated homicide. Concerns include potential populist misuse, lack of deterrent effect, and insufficient focus on prevention. The proposal is seen as politically driven and legally fragile, raising broader issues about the role of criminal law in addressing structural violence and the balance between punitive responses and broader social change. The debate urges a cautious, informed legislative process involving both legal experts and civil society stakeholders.
articolo
2025
Il documento esamina criticamente il disegno di legge recentemente presentato (ddl S 1433-XIX legislatura) che introduce nel codice penale il reato autonomo di femminicidio (art. 577-bis c.p.). Tale reato punisce con l’ergastolo l’uccisione di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità. Già dall’annuncio della proposta normativa, il dibattito dottrinale ha visto una contrapposizione tra chi ha voluto sottolineare il valore simbolico e culturale del nominare esplicitamente questa forma di violenza strutturale e chi ha invece rilevato le critiche per numerosi aspetti dubbi, tra cui l’indeterminatezza della fattispecie e il rischio di derive populiste, tali da porsi in tensione rispetto all’assetto costituzionale. Auspicando un dibattito vieppiù approfondito, che coinvolga esperti e società civile, non possono celarsi gli interrogativi che la nuova proposta solleva, nella necessità che all’azione repressiva si affianchino interventi educativi e culturali.
Lorenzetti, Anna
(2025). Avanti adagio. Quasi indietro. Il “nuovo” reato di femminicidio e i futuri scenari [journal article - articolo]. In QUESTE ISTITUZIONI. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/319110
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