Il contributo analizza criticamente l’art. 15 della legge n. 131/2025, che, nel disciplinare l’attività venatoria nei valichi montani, richiama espressamente i “principi stabiliti” dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 2022. L’articolo mette in luce l’anomalia di una tecnica normativa che inserisce all’interno di una legge un rinvio diretto a una decisione del giudice delle leggi, non a fini di mera attuazione o adeguamento, ma come presunto criterio regolativo. Attraverso un’analisi comparata di precedenti legislativi, si dimostra come tale tecnica si discosti dalle usuali forme di ottemperanza alle sentenze costituzionali. L’esame della sentenza n. 254/2022 rivela inoltre che i “principi” evocati dal legislatore non hanno una reale portata normativa autonoma, ma si limitano a ribadire standard minimi di tutela ambientale e a chiarire il rapporto tra divieti assoluti e pianificazione faunistica. Ne emerge un quadro di confusione tra funzione legislativa e funzione giurisdizionale, che solleva interrogativi sul rispetto del sistema delle fonti e sulla qualità della legislazione. Il saggio conclude qualificando la disposizione come un esempio problematico di iperregolamentazione e di cattiva tecnica normativa.
(2025). Il curioso caso della sentenza della Corte costituzionale legislatrice. La legge 131/2025 e la sentenza 254/2022 [journal article - articolo]. In QUESTE ISTITUZIONI. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/320838
Il curioso caso della sentenza della Corte costituzionale legislatrice. La legge 131/2025 e la sentenza 254/2022
Carrer, Matteo
2025-01-01
Abstract
Il contributo analizza criticamente l’art. 15 della legge n. 131/2025, che, nel disciplinare l’attività venatoria nei valichi montani, richiama espressamente i “principi stabiliti” dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 2022. L’articolo mette in luce l’anomalia di una tecnica normativa che inserisce all’interno di una legge un rinvio diretto a una decisione del giudice delle leggi, non a fini di mera attuazione o adeguamento, ma come presunto criterio regolativo. Attraverso un’analisi comparata di precedenti legislativi, si dimostra come tale tecnica si discosti dalle usuali forme di ottemperanza alle sentenze costituzionali. L’esame della sentenza n. 254/2022 rivela inoltre che i “principi” evocati dal legislatore non hanno una reale portata normativa autonoma, ma si limitano a ribadire standard minimi di tutela ambientale e a chiarire il rapporto tra divieti assoluti e pianificazione faunistica. Ne emerge un quadro di confusione tra funzione legislativa e funzione giurisdizionale, che solleva interrogativi sul rispetto del sistema delle fonti e sulla qualità della legislazione. Il saggio conclude qualificando la disposizione come un esempio problematico di iperregolamentazione e di cattiva tecnica normativa.| File | Dimensione del file | Formato | |
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