Una riflessione sullo spazio della questione civile nel processo penale può essere articolata solo a partire dall’inquadramento sistematico del suo fondamento giuridico. L’autore, dunque, svolge dapprima una premessa riguardo alla fattispecie dell’illecito civile risultante dagli artt. 2043 c.c. e 185 c.p. sul piano sostanziale. Per poi trattare della disciplina processuale applicabile nell’ipotesi in cui, in sede penale, rimanga aperta la sola questione civile. A tal fine, si rende necessario considerare l’assetto normativo – naturalmente comprensivo del diritto vivente e dei suoi corollari teorici e pratici – previgente e successivo alla l. 27 settembre 2021, n. 134 e d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia). Gli istituti d’interesse sono quelli dell’impugnazione proposta o decisa ai soli effetti civili, e dell’annullamento con rinvio ai soli effetti civili. Quanto al primo, i nuovi commi 1-bis degli artt. 573 e 578 c.p.p. hanno inciso sulla portata del principio di accessorietà dell’azione riparatoria rispetto all’azione penale; portata che da relativa diventa pressoché assoluta. Quanto al secondo, cioè all’ambito applicativo dell’art. 622 c.p.p., esso per effetto della riforma viene a restringersi considerevolmente, sebbene non direttamente modificato; la relativa giurisprudenza pregressa, inoltre, deve essere coordinata con le disposizioni di recente introduzione.
(2023). La traslazione della questione civile dal processo penale. Itinerari giurisprudenziali e assetto normativo alla luce della riforma Cartabia [journal article - articolo]. In LA LEGISLAZIONE PENALE. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/322277
La traslazione della questione civile dal processo penale. Itinerari giurisprudenziali e assetto normativo alla luce della riforma Cartabia
Damosso, Francesco Maria
2023-01-01
Abstract
Una riflessione sullo spazio della questione civile nel processo penale può essere articolata solo a partire dall’inquadramento sistematico del suo fondamento giuridico. L’autore, dunque, svolge dapprima una premessa riguardo alla fattispecie dell’illecito civile risultante dagli artt. 2043 c.c. e 185 c.p. sul piano sostanziale. Per poi trattare della disciplina processuale applicabile nell’ipotesi in cui, in sede penale, rimanga aperta la sola questione civile. A tal fine, si rende necessario considerare l’assetto normativo – naturalmente comprensivo del diritto vivente e dei suoi corollari teorici e pratici – previgente e successivo alla l. 27 settembre 2021, n. 134 e d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia). Gli istituti d’interesse sono quelli dell’impugnazione proposta o decisa ai soli effetti civili, e dell’annullamento con rinvio ai soli effetti civili. Quanto al primo, i nuovi commi 1-bis degli artt. 573 e 578 c.p.p. hanno inciso sulla portata del principio di accessorietà dell’azione riparatoria rispetto all’azione penale; portata che da relativa diventa pressoché assoluta. Quanto al secondo, cioè all’ambito applicativo dell’art. 622 c.p.p., esso per effetto della riforma viene a restringersi considerevolmente, sebbene non direttamente modificato; la relativa giurisprudenza pregressa, inoltre, deve essere coordinata con le disposizioni di recente introduzione.| File | Dimensione del file | Formato | |
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