Avverso i provvedimenti emessi dal presidente del tribunale in sede di separazione si può proporre reclamo mediante ricorso alla Corte d'appello, che si pronuncia in camera di consiglio, nel termine - espressamente qualificato come perentorio - di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento. Per il caso in cui la notificazione difetti, la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato alcune possibili soluzioni, quale ad esempio quella di ritenere proponibile il reclamo nel termine lungo di sei mesi ai sensi dell'art. 327 c.p.c. oppure, in caso di presenza di entrambe le parti nel momento in cui viene resa l'ordinanza presidenziale, proponendo di fare decorrere i dieci giorni da quel momento. Questi orientamenti hanno tutti, quale comune denominatore, la caratteristica di non ritenere la notificazione una "condicio iuris" per la corretta instaurazione del reclamo avanti la corte d'appello. Questo primo elemento di riflessione, unitamente all'evoluzione normativa che si è avuta in epoca recente, e che - in particolare - ha ridisegnato in chiave telematica il sistema delle comunicazioni ai sensi dell'art. 136 c.p.c., impone una rimeditazione sull'argomento: precisamente, "de iure condendo", vi sono ormai gli elementi e lo spazio normativo per indurre il legislatore ad un ripensamento del regime del termine per il reclamo ex art. 708, 4 comma, c.p.c., al fine di contingentare i tempi di tale gravame, in attuazione del principio della durata ragionevole del processo, nonché al fine di armonizzare la funzione del reclamo rispetto al potere di modifica e revoca dei provvedimenti interinali da parte del giudice istruttore.

Riflessioni sulla decorrenza del termine per il reclamo avverso l’ordinanza presidenziale nei procedimenti di separazione e divorzio

LOCATELLI, Francesca
2014-01-01

Abstract

Avverso i provvedimenti emessi dal presidente del tribunale in sede di separazione si può proporre reclamo mediante ricorso alla Corte d'appello, che si pronuncia in camera di consiglio, nel termine - espressamente qualificato come perentorio - di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento. Per il caso in cui la notificazione difetti, la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato alcune possibili soluzioni, quale ad esempio quella di ritenere proponibile il reclamo nel termine lungo di sei mesi ai sensi dell'art. 327 c.p.c. oppure, in caso di presenza di entrambe le parti nel momento in cui viene resa l'ordinanza presidenziale, proponendo di fare decorrere i dieci giorni da quel momento. Questi orientamenti hanno tutti, quale comune denominatore, la caratteristica di non ritenere la notificazione una "condicio iuris" per la corretta instaurazione del reclamo avanti la corte d'appello. Questo primo elemento di riflessione, unitamente all'evoluzione normativa che si è avuta in epoca recente, e che - in particolare - ha ridisegnato in chiave telematica il sistema delle comunicazioni ai sensi dell'art. 136 c.p.c., impone una rimeditazione sull'argomento: precisamente, "de iure condendo", vi sono ormai gli elementi e lo spazio normativo per indurre il legislatore ad un ripensamento del regime del termine per il reclamo ex art. 708, 4 comma, c.p.c., al fine di contingentare i tempi di tale gravame, in attuazione del principio della durata ragionevole del processo, nonché al fine di armonizzare la funzione del reclamo rispetto al potere di modifica e revoca dei provvedimenti interinali da parte del giudice istruttore.
journal article - articolo
2014
Locatelli, Francesca
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