Tradizionalmente, in applicazione dell'art. 739 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso il decreto che modifica le condizioni della separazione, si considera idonea solo la notificazione operata ad istanza di parte. La soluzione, peraltro, nell'attuale assetto normativo e sistematico, e specialmente in conseguenza delle riforme più recenti, non appare più del tutto soddisfacente. Invero, inizia a farsi strada la diversa idea che nei procedimenti contenziosi che fanno uso del rito camerale attraverso un rinvio più o meno intenso agli art. 737 ss. c.p.c., ed in special modo in quelli in materia di famiglia, vi siano ormai elementi per poter ripensare il regime del termine per il reclamo.
Sul termine per reclamare i decreti nei procedimenti cameral-contenziosi: note in margine all'art. 710 c.p.c.
LOCATELLI, Francesca
2014-01-01
Abstract
Tradizionalmente, in applicazione dell'art. 739 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso il decreto che modifica le condizioni della separazione, si considera idonea solo la notificazione operata ad istanza di parte. La soluzione, peraltro, nell'attuale assetto normativo e sistematico, e specialmente in conseguenza delle riforme più recenti, non appare più del tutto soddisfacente. Invero, inizia a farsi strada la diversa idea che nei procedimenti contenziosi che fanno uso del rito camerale attraverso un rinvio più o meno intenso agli art. 737 ss. c.p.c., ed in special modo in quelli in materia di famiglia, vi siano ormai elementi per poter ripensare il regime del termine per il reclamo.File | Dimensione del file | Formato | |
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