. I Piani di rientro sanitari nel sistema costituzionale come strumento prima temporaneo e funzionale divenuto poi strutturale nell’organizzazione del Ser- vizio sanitario L’istituto dei Piani di rientro sanitari deve essere inquadrato quale prisma attraverso cui osservare le trasformazioni del regionalismo italiano in materia di tutela della salute. Introdotti dall’art. 1, co.174 e 180, della legge 30 dicem- bre 2004, n. 311, essi sono definiti dal legislatore come «programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio». Sin dalla loro introduzione, i Piani di rientro non possono essere letti come meri strumenti contabili di ridu- zione del disavanzo, ma devono essere collocati all’interno del percorso costi- tuzionale di attuazione dell’art. 32 Cost., disposizione che riconosce la salute come «fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività». 1 Come è stato osservato, la tutela della salute costituisce l’unico diritto espressamente qualificato come “fondamentale” nel testo costituzionale
L’esperienza ventennale dei Piani di rientro sanitari nel bilanciamento tra equilibrio di bilancio e diritto alla salute
andrea patane
2026-01-01
Abstract
. I Piani di rientro sanitari nel sistema costituzionale come strumento prima temporaneo e funzionale divenuto poi strutturale nell’organizzazione del Ser- vizio sanitario L’istituto dei Piani di rientro sanitari deve essere inquadrato quale prisma attraverso cui osservare le trasformazioni del regionalismo italiano in materia di tutela della salute. Introdotti dall’art. 1, co.174 e 180, della legge 30 dicem- bre 2004, n. 311, essi sono definiti dal legislatore come «programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio». Sin dalla loro introduzione, i Piani di rientro non possono essere letti come meri strumenti contabili di ridu- zione del disavanzo, ma devono essere collocati all’interno del percorso costi- tuzionale di attuazione dell’art. 32 Cost., disposizione che riconosce la salute come «fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività». 1 Come è stato osservato, la tutela della salute costituisce l’unico diritto espressamente qualificato come “fondamentale” nel testo costituzionalePubblicazioni consigliate
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